Per le Sim domestiche un sospiro di sollievo
Nuovi parametri per misurare i rischi delle società di gestione
L’accordo delle istituzioni europee sulla vigilanza delle “imprese di investimento” (si veda l’articolo in pagina) per le imprese italiane comporterà soprattutto qualche semplificazione, che non dovrebbe avere impatti negativi per quanto riguarda gli investitori. L’effetto, per dirlo con una metafora, sarà quello di evitare di andare a fare la spesa per casa con un tir. Le imprese in questione sono essenzialmente le Sim (società di intermediazione mobiliare), che nella realtà italiana, in gran parte bancocentrica, non hanno lo stesso impatto che in altri paesi europei. La grande novità è infatti che le maggiori di queste imprese saranno sottoposte alla vigilanza della Bce, ma nessuna delle realtà italiane, a quanto spiegano da Assosim (l’associazione di settore), dovrebbe rientrare tra quelle che passeranno sotto la vigilanza di Francoforte. Questo coerentemente con quanto detto precedentemente sul limitato sviluppo in Italia delle società di investimento come individuate dalla Ue. Non sono invece toccate dalla normativa le asset management companies.
L’accordo raggiunto dalle istituzioni europee è quindi volto a sottrarre le piccole imprese di investimento alle regole pensate per le banche, che normalmente hanno dimensioni e attività ben più importanti. «Non tutte le imprese di investimento richiamano esigenze di tutela analoghe a quelle degli enti creditizi - spiega Edoardo Guffanti, dello studio milanese 5lex - e, anzi, per la maggior parte, svolgono attività che generano rischi minori e/o differenti. Vi era quindi la necessità di adottare un approccio meglio rispondente alle specificità delle imprese di investimento». Il quadro che emerge dal comunicato prevede che le imprese di investimento più grandi siano soggette al regime prudenziale bancario completo. Tra queste, quelle di rilevanza sistemica, saranno appunto sottoposte al medesimo sistema di vigilanza centralizzata oggi previsto per gli enti creditizi “significant”.
Il quesito che ci si può porre è se questo regime semplificato possa in qualche modo nuocere ai piccoli investitori, offrendo loro un quadro di garanzie meno stringenti. «I requisiti semplificati saranno applicabili afferma Guffanti - soltanto nel caso in cui siano rispettate contestualmente numerose condizioni, tra cui un’esposizione al rischio derivante da negoziazione su strumenti finanziari pari a zero; nessuno strumento finanziario della clientela detenuto in custodia; nessuna detenzione di disponibilità liquide dei clienti». Quindi nessun aumento del rischio. La stessa Commissione Ue spiega: «Le norme saranno sufficientemente complete e solide da rispecchiare i rischi delle imprese di investimento, ma abbastanza flessibili da ricomprendere i diversi modelli imprenditoriali e garantire che le imprese possano operare in modo sostenibile sotto il profilo commerciale. Tali imprese non sarebbero soggette a obblighi supplementari in materia di governo societario o remunerazione». E anche per le grandi imprese viene spiegato che le disposizioni in fase di elaborazione introducono un nuovo modo di misurare i rischi basato sui loro modelli imprenditoriali, mentre per le imprese che negoziano strumenti finanziari, tali disposizioni saranno associate a una versione semplificata di quelle esistenti.