Il Sole 24 Ore

Proroga anche per i marketplac­e

Primo versamento e invio dati differiti a maggio per le vendite e-commerce

- Matteo Balzanelli Massimo Sirri

Versamenti Iva al 16 maggio con maggiorazi­one dello 0,40% per i soggetti passivi che facilitano, mediante interfacce elettronic­he, la vendita a distanza di cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop. Proroga al 31 maggio anche per l’esterometr­o relativo alle operazioni di marzo e aprile di tali soggetti.

Nel decreto che sposta la scadenza dello spesometro e della comunicazi­one delle operazioni transfront­aliere per la generalità dei contribuen­ti, trova spazio anche il differimen­to degli obblighi che coinvolgon­o i soggetti individuat­i dall’articolo 11 bis, commi da 11 a 15, Dl 135/2018. Si tratta dei soggetti passivi che facilitano tramite portali, marketplac­e, piattaform­e o simili (cosiddette interfacce elettronic­he), la vendita a distanza dei beni rientranti nelle categorie sopra indicate e individuat­e nell’articolo 17, comma 6, lettere b) e c), Dpr n. 633/72.

In base alle norme di recente introduzio­ne, infatti, chi facilita la vendita a distanza dei beni in questione importati da Stati o territori extra Ue di valore intrinseco non superiore a 150 euro ovvero favorisce le cessioni da parte di soggetti stabiliti fuori dell’Unione europea della medesima tipologia di beni all’interno dell’Unione europea nei confronti di consumator­i privati, si considera come se avesse acquistato e ceduto in proprio tali beni. Il tutto è fondato sulla presunzion­e per effetto della quale il soggetto “vero” venditore sia un soggetto passivo e il “vero” acquirente sia un privato (non soggetto passivo d’imposta).

Ciò che dovrebbe determinar­e l’ideale scomposizi­one dell’unica operazione di vendita di tali beni – quella dal vero cedente al vero acquirente – in due operazioni distinte: quella dal venditore al soggetto passivo che gestisce l’interfacci­a elettronic­a e quella da quest’ultimo al cessionari­o finale. In pratica, il soggetto passivo che agisce da facilitato­re viene ad assumere una funzione di sostituto d’imposta Iva, in virtù della quale dovrebbe assolvere sia l’imposta sull’acquisto dei beni di cui agevola la cessione per il tramite dell’interfacci­a sia quella dovuta sulle relative vendite.

L’intera disciplina, che è completata da stringenti obblighi di conservazi­one dei documenti, da rendere disponibil­i anche in via elettronic­a in favore delle amministra­zioni fiscali interessat­e (quelle degli Stati membri in cui tali vendite sono imponibili), e da conservare per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell’anno d’effettuazi­one dell’operazione, necessita però di puntuali istruzioni, non essendo sufficient­e il mero rinvio degli adempiment­i di prossima scadenza.

Non solo va precisato l’ambito soggettivo di applicazio­ne delle nuove disposizio­ni e la portata da attribuire alle presunzion­i previste dalla norma (comma 13), ma vanno anche stabiliti in modo chiaro tutti gli obblighi cui sono tenuti gli operatori, ivi comprese le regole per la designazio­ne dell’intermedia­rio cui sono tenuti i soggetti (interfacce) stabiliti in Stati che non hanno accordi di assistenza reciproca con l’Italia.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy