Proroga anche per i marketplace
Primo versamento e invio dati differiti a maggio per le vendite e-commerce
Versamenti Iva al 16 maggio con maggiorazione dello 0,40% per i soggetti passivi che facilitano, mediante interfacce elettroniche, la vendita a distanza di cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop. Proroga al 31 maggio anche per l’esterometro relativo alle operazioni di marzo e aprile di tali soggetti.
Nel decreto che sposta la scadenza dello spesometro e della comunicazione delle operazioni transfrontaliere per la generalità dei contribuenti, trova spazio anche il differimento degli obblighi che coinvolgono i soggetti individuati dall’articolo 11 bis, commi da 11 a 15, Dl 135/2018. Si tratta dei soggetti passivi che facilitano tramite portali, marketplace, piattaforme o simili (cosiddette interfacce elettroniche), la vendita a distanza dei beni rientranti nelle categorie sopra indicate e individuate nell’articolo 17, comma 6, lettere b) e c), Dpr n. 633/72.
In base alle norme di recente introduzione, infatti, chi facilita la vendita a distanza dei beni in questione importati da Stati o territori extra Ue di valore intrinseco non superiore a 150 euro ovvero favorisce le cessioni da parte di soggetti stabiliti fuori dell’Unione europea della medesima tipologia di beni all’interno dell’Unione europea nei confronti di consumatori privati, si considera come se avesse acquistato e ceduto in proprio tali beni. Il tutto è fondato sulla presunzione per effetto della quale il soggetto “vero” venditore sia un soggetto passivo e il “vero” acquirente sia un privato (non soggetto passivo d’imposta).
Ciò che dovrebbe determinare l’ideale scomposizione dell’unica operazione di vendita di tali beni – quella dal vero cedente al vero acquirente – in due operazioni distinte: quella dal venditore al soggetto passivo che gestisce l’interfaccia elettronica e quella da quest’ultimo al cessionario finale. In pratica, il soggetto passivo che agisce da facilitatore viene ad assumere una funzione di sostituto d’imposta Iva, in virtù della quale dovrebbe assolvere sia l’imposta sull’acquisto dei beni di cui agevola la cessione per il tramite dell’interfaccia sia quella dovuta sulle relative vendite.
L’intera disciplina, che è completata da stringenti obblighi di conservazione dei documenti, da rendere disponibili anche in via elettronica in favore delle amministrazioni fiscali interessate (quelle degli Stati membri in cui tali vendite sono imponibili), e da conservare per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell’anno d’effettuazione dell’operazione, necessita però di puntuali istruzioni, non essendo sufficiente il mero rinvio degli adempimenti di prossima scadenza.
Non solo va precisato l’ambito soggettivo di applicazione delle nuove disposizioni e la portata da attribuire alle presunzioni previste dalla norma (comma 13), ma vanno anche stabiliti in modo chiaro tutti gli obblighi cui sono tenuti gli operatori, ivi comprese le regole per la designazione dell’intermediario cui sono tenuti i soggetti (interfacce) stabiliti in Stati che non hanno accordi di assistenza reciproca con l’Italia.