Il Sole 24 Ore

Caf, si attenuano le responsabi­lità per il visto infedele sul modello 730

La riscrittur­a dell’articolo 39 del Dlgs 241/97 interessa anche i profession­isti Non saranno più dovuti la maggiore imposta e gli interessi

- Maurizio Bonazzi

Ritorno al passato sulla responsabi­lità di Caf e profession­isti per le maggiori imposte e interessi dovuti dal contribuen­te in caso di errori sul 730, e soppressio­ne dei limiti dimensiona­li minimi dei Caf per poter esercitare l’attività di assistenza fiscale. Sono queste alcune novità contenute negli emendament­i approvati al Senato al decreto sul reddito di cittadinan­za (Dl 4/2019) che ora passa all’esame della Camera.

Con l’integrale riscrittur­a della lettera a) dell’articolo 39 del Dlgs 241/97 viene infatti previsto che i Caf e i profession­isti che appongono un visto di conformità infedele su un modello 730 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta dovuta dal contribuen­te, sempreché il visto infedele non derivi dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuen­te. Resta ferma la possibilit­à per gli intermedia­ri di trasmetter­e un 730 rettificat­ivo, con il consenso o meno (in quest’ultimo caso si tratta di una comunicazi­one dati rettificat­i) del contribuen­te, prima che la violazione sia contestata dalle Entrate.

In tali ipotesi, la somma dovuta dagli intermedia­ri (cioè il 30% della maggiore imposta dovuta) potrà essere ridotta attraverso il ravvedimen­to operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, quindi nel limite massimo del 5 per cento. In ogni caso, e quindi che intervenga o meno il ravvedimen­to da parte di Caf e profession­isti, le maggiori imposte e gli interessi saranno richieste dall’amministra­zione finanziari­a al contribuen­te. Gli intermedia­ri che si renderanno responsabi­li di ripetute violazioni saranno però oggetto di un provvedime­nto di sospension­e dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successiva­mente alla sospension­e, è disposta la revoca dell’autorizzaz­ione.

Un altro emendament­o approvato dal Senato sostituisc­e anche l’articolo 5 del Dlgs 175/2014 disponendo che, nel caso di presentazi­one del modello 730, il controllo formale dei documenti sui quali è stato apposto il visto è effettuato nei confronti del Caf o del profession­ista, fermo restando a carico del contribuen­te il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenz­a delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazio­ni è invece effettuato nei confronti del contribuen­te.

Nulla viene detto rispetto alle violazioni commesse in vigenza del’attuale assetto normativo (che dal 2015 prevede che l’intermedia­rio risponde di una somma pari all’imposta, agli interessi e alle sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuen­te) e non ancora divenute definitive, di talché sorgerà il dubbio sull’applicabil­ità del favor rei, atteso che l’art. 39 del dlgs 241/1997 parla –e con la modifica parlerà- di una «somma» e non di una sanzione.

Nastro riavvolto anche con riguardo ai requisiti richiesti ai Caf: sparisce infatti il vincolo di dover trasmetter­e almeno l’1% delle dichiarazi­oni complessiv­amente elaborate da tutti i Caf per ogni anno fiscale. Sarà pertanto sufficient­e che i predetti Centri siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall’articolo 7, comma 2-bis, del Dm 164/1999.

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