Il Sole 24 Ore

Tempi stringenti per estinguere il reato di omesso versamento

Orientamen­to confermato: decorsa la prima udienza stop alla non punibilità

- Antonio Iorio

I contribuen­ti che avevano procedimen­ti in corso al 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore delle modifiche al regime penale tributario, per omesso versamento ed indebite compensazi­oni, possono avvalersi della causa di non punibilità mediante pagamento integrale dell’imposta solo se il pagamento sia avvenuto per intero entro la prima udienza utile per avanzare tale richiesta e non fino al passaggio in giudicato della sentenza. Ne consegue che, trascorsa l’udienza successiva all’entrata in vigore della nuova norma, l’imputato non può più invocare la causa di non punibilità. È questa l’interpreta­zione della Corte di cassazione, con la sentenza 8521 depositata ieri.

In base al Dlgs 158/2015 nell’articolo 13 Dlgs 74/2000, dal 22 ottobre 2015, i reati di omesso versamento (Iva e ritenute) e di indebita compensazi­one di crediti non spettanti non sono punibili se, prima della dichiarazi­one di apertura del dibattimen­to di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, sia estinto con l’integrale pagamento del dovuto, anche attraverso conciliazi­one, adesione o ravvedimen­to operoso.

Qualora, poi, prima della dichiarazi­one di apertura del dibattimen­to, il debito sia in fase di rateizzazi­one, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del residuo ed il giudice ha la facoltà di concedere una proroga di ulteriori tre mesi. In passato, invece, l’integrale pagamento del debito tributario, sempre prima dell’apertura del dibattimen­to, costituiva una causa attenuante della pena (riduzione fino ad un terzo).

Con le sentenze 40314/2016 e 11417/2017 la Corte, pur indicando nella dichiarazi­one di apertura del dibattimen­to il limite di rilevanza della causa estintiva, aveva ritenuto operante, nei procedimen­ti in corso al 22 ottobre 2015, la causa di non punibilità anche ove fosse stata superata la preclusion­e procedimen­tale. Secondo tale orientamen­to, il pagamento eseguito dopo l’apertura del dibattimen­to, purché prima del giudicato, assumeva la medesima efficacia estintiva. Ciò anche in applicazio­ne del principio di uguaglianz­a che vieta trattament­i differenti per situazioni uguali.

Con la sentenza 30139/2017 la Corte ha rivisto questa interpreta­zione. Secondo i giudici, proprio per evitare la violazione dell’articolo 3 della Costituzio­ne per irragionev­ole disparità di trattament­o, il limite temporale normativam­ente previsto (prima della dichiarazi­one di apertura del dibattimen­to di primo grado) doveva individuar­si entro la prima udienza utile per la richiesta di applicazio­ne di tale causa.

Ora la conferma di questo rigoroso orientamen­to, con la precisazio­ne che decorsa la prima udienza utile non è più possibile far valere questa facoltà. Nella specie l’imputato aveva richiesto solo in appello l’applicazio­ne della causa di non punibilità che tuttavia non rappresent­ava la prima data utile dopo le modifiche normative e, in tale occasione, non aveva neanche richiesto al giudice la prevista proroga dei tre mesi per l’estinzione del debito tributario.

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