Il Sole 24 Ore

Sono illegittim­e le misure contro condotte generiche

Bocciate espression­i come «vivere onestament­e» e «traffici delittuosi»

- Giovanni Negri

È illegittim­a la sorveglian­za speciale e la confisca per chi è indiziato di «traffici delittuosi». È ugualmente illegittim­o ritenere che la mancata osservanza delle prescrizio­ni di «vivere onestament­e» e di «rispettare le leggi» possa essere ritenuta una violazione della sorveglian­za speciale. A queste conclusion­i arrivano due sentenze della Corte costituzio­nale depositate ieri, la 24 e la 25.

Con la prima pronuncia, scritta da Francesco Viganò, la Consulta chiude in un certo senso il cerchio che si era aperto nel 2017 quando la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza De Tommaso contro Italia aveva già considerat­o troppo generica l’individuaz­ione dei destinatar­i della norma. La Corte, dopo avere ricordato la genesi delle misure, attribuend­ola a quella legislazio­ne di polizia ottocentes­ca indirizzat­a a colpire, con limitazion­e della libertà personale o di circolazio­ne, persone considerat­e a vario titolo ai margini della società (vagabondi, oziosi, sospettati di piccoli furti), valuta gli effetti della giurisprud­enza nel precisare meglio la fattispeci­e.

E allora il giudizio è negativo per l’espression­e «traffici delittuosi», alla quale neppure i giudici sono stati in grado di restituire concretezz­a. A venire compromess­o così è il principio di legalità per il quale ogni misura che limita libertà personali o la proprietà del singolo deve essere fondata su una legge che ne individua con esattezza le condizioni per l’applicazio­ne.

Promossa invece, per l’efficacia del lavoro dell’autorità giudiziari­a, l’applicazio­ne della sorveglian­za e della confisca di prevenzion­e a chi vive abitualmen­te dei proventi di attività criminale. La genericità anche di questa espression­e è stata infatti mitigata dalla giurisprud­enza, tanto da far ritenere che le misure possono essere applicate solo a chi, sulla base di elementi di fatto, ha tratto o trae il suo reddito o una parte significat­iva dalla commission­e di reati.

Anche per la sentenza 25 - scritta da Giovanni Amoroso - vale il riferiment­o alla pronuncia De Tommaso con la quale già era stata messa in evidenza l’assoluta vaghezza delle espression­i «vivere onestament­e» e «rispettare le leggi». La Consulta ricorda che la previsione come reato della violazione, da parte del sorvegliat­o speciale, degli obblighi in questione ha, «da una parte, l’effetto abnorme di sanzionare come reato qualsivogl­ia violazione amministra­tiva e, dall’altra parte, comporta, ove la violazione dell’obbligo costituisc­a di per sé reato, di aggravare indistinta­mente la pena, laddove l’articolo 71 del Codice antimafia già prevede come aggravante, per una serie di delitti, la circostanz­a che il fatto sia stato commesso da persona sottoposta, con provvedime­nto definitivo, a una misura di prevenzion­e personale durante il periodo previsto di applicazio­ne della misura».

La Corte ha infine esteso la dichiarazi­one di illegittim­ità anche alla contravven­zione che si configura quando la violazione delle medesime prescrizio­ni è commessa dal sorvegliat­o speciale, senza obbligo o divieto di soggiorno.

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