Sono illegittime le misure contro condotte generiche
Bocciate espressioni come «vivere onestamente» e «traffici delittuosi»
È illegittima la sorveglianza speciale e la confisca per chi è indiziato di «traffici delittuosi». È ugualmente illegittimo ritenere che la mancata osservanza delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi» possa essere ritenuta una violazione della sorveglianza speciale. A queste conclusioni arrivano due sentenze della Corte costituzionale depositate ieri, la 24 e la 25.
Con la prima pronuncia, scritta da Francesco Viganò, la Consulta chiude in un certo senso il cerchio che si era aperto nel 2017 quando la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza De Tommaso contro Italia aveva già considerato troppo generica l’individuazione dei destinatari della norma. La Corte, dopo avere ricordato la genesi delle misure, attribuendola a quella legislazione di polizia ottocentesca indirizzata a colpire, con limitazione della libertà personale o di circolazione, persone considerate a vario titolo ai margini della società (vagabondi, oziosi, sospettati di piccoli furti), valuta gli effetti della giurisprudenza nel precisare meglio la fattispecie.
E allora il giudizio è negativo per l’espressione «traffici delittuosi», alla quale neppure i giudici sono stati in grado di restituire concretezza. A venire compromesso così è il principio di legalità per il quale ogni misura che limita libertà personali o la proprietà del singolo deve essere fondata su una legge che ne individua con esattezza le condizioni per l’applicazione.
Promossa invece, per l’efficacia del lavoro dell’autorità giudiziaria, l’applicazione della sorveglianza e della confisca di prevenzione a chi vive abitualmente dei proventi di attività criminale. La genericità anche di questa espressione è stata infatti mitigata dalla giurisprudenza, tanto da far ritenere che le misure possono essere applicate solo a chi, sulla base di elementi di fatto, ha tratto o trae il suo reddito o una parte significativa dalla commissione di reati.
Anche per la sentenza 25 - scritta da Giovanni Amoroso - vale il riferimento alla pronuncia De Tommaso con la quale già era stata messa in evidenza l’assoluta vaghezza delle espressioni «vivere onestamente» e «rispettare le leggi». La Consulta ricorda che la previsione come reato della violazione, da parte del sorvegliato speciale, degli obblighi in questione ha, «da una parte, l’effetto abnorme di sanzionare come reato qualsivoglia violazione amministrativa e, dall’altra parte, comporta, ove la violazione dell’obbligo costituisca di per sé reato, di aggravare indistintamente la pena, laddove l’articolo 71 del Codice antimafia già prevede come aggravante, per una serie di delitti, la circostanza che il fatto sia stato commesso da persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione della misura».
La Corte ha infine esteso la dichiarazione di illegittimità anche alla contravvenzione che si configura quando la violazione delle medesime prescrizioni è commessa dal sorvegliato speciale, senza obbligo o divieto di soggiorno.