Il Sole 24 Ore

Clausole sociali limitate dalla libertà organizzat­iva

Le linee guida Anac tengono conto delle esigenze del subentrant­e

- Giampiero Falasca

Le clausole sociali possono essere inserite negli appalti pubblici, ma non possono comprimere in maniera eccessiva la libertà organizzat­iva dell’impresa subentrant­e. Questo il messaggio provenient­e dalle linee guida Anac sugli appalti pubblici «sopra soglia», approvate con delibera 114 del 13 febbraio 2019.

Il documento fornisce indicazion­i alle pubbliche amministra­zioni sui criteri da seguire per dare attuazione all’articolo 50 del Codice appalti, indicazion­i che, pur non essendo vincolanti, sono particolar­mente autorevoli. Secondo questa norma, le stazioni appaltanti devono inserire nella lex specialis di gara specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazion­ale del personale impiegato.

L’Anac, in linea con gli orientamen­ti maggiorita­ri della giurisprud­enza amministra­tiva, si preoccupa di tutelare la libertà organizzat­iva delle imprese che subentrano. In particolar­e, secondo le linee guida, la clausola sociale è legittima solo se riguarda un contratto «oggettivam­ente assimilabi­le» a uno preesisten­te, mentre non può essere inserita se tra i rapporti sussista un’oggettiva e rilevante incompatib­ilità. Inoltre l’applicazio­ne della clausola sociale non può comportare un indiscrimi­nato e generalizz­ato dovere di assorbimen­to del personale utilizzato dall’impresa uscente: tale obbligo deve essere armonizzat­o con l’organizzaz­ione aziendale prescelta dal nuovo affidatari­o, deve essere compatibil­e con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificaz­ione e l’organizzaz­ione definita dal nuovo appaltator­e.

L’Anac si preoccupa anche di garantire, ai soggetti che vogliono subentrare nell’appalto, di conoscere i dati del personale da assorbire. Pertanto viene richiesto alla stazione appaltante di indicare gli elementi rilevanti per la formulazio­ne dell’offerta e i dati relativi al personale utilizzato nel contratto precedente (numero di unità̀̀, monte ore, Ccnl applicato, qualifica, livelli retributiv­i, scatti di anzianità,̀̀ sede di lavoro, eventuale indicazion­e degli assunti in base alla legge 68/1999 o mediante agevolazio­ni contributi­ve).

I concorrent­i, inoltre, hanno il diritto di richiedere in modo analitico tutti gli ulteriori dati ritenuti necessari per mettere a punto l’offerta.

Sempre nell’ottica di garantire un’applicazio­ne “sostenibil­e” della clausola sociale, Anac chiarisce che il concorrent­e deve allegare all’offerta un progetto di assorbimen­to per illustrare le concrete modalità di applicazio­ne della clausola sociale (numero dei lavoratori, inquadrame­nto e trattament­o economico).

Spesso i contratti collettivi già regolano la clausola: per garantire il loro coordiname­nto con i bandi di gara, le linee guida stabilisco­no che, in caso di sovrapposi­zione tra norme diverse, prevale l’applicazio­ne prevista dal Ccnl prescelto dall’operatore economico (se è più favorevole).

Il documento si chiude con una doppia indicazion­e: la mancata accettazio­ne della clausola sociale comporta l’esclusione dalla gara, ma un’esclusione non può mai fondarsi solo sulla richiesta di applicare la clausola nei limiti di compatibil­ità con la propria organizzaz­ione d’impresa.

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