Il Sole 24 Ore

Nuova ecotassa da pagare entro la data di immatricol­azione

Prelievo non dovuto per i veicoli acquistati a febbraio e registrati a marzo. Dalle ore 12 di oggi parte la piattaform­a dell’Ecobonus per registrare i concession­ari

- Caprino, Fotina e Mobili

Le istruzioni delle Entrate.

L’ecotassa per i veicoli “inquinanti” non è dovuta se il contratto di acquisto della macchina è stato sottoscrit­to prima del 28 febbraio 2019 e l’immatricol­azione è successiva al 1° marzo 2019. Non solo. L’acquirente o chi richiede l’immatricol­azione in nome e per conto di chi acquista il mezzo inquinante dovrà pagare con il modello F24 l’imposta «entro il giorno di immatricol­azione del veicolo stesso». Sono alcuni dei chiariment­i diramati ieri dall’agenzia delle Entrate con la risoluzion­e 32/E in vista dell’avvio da oggi 1° marzo del cosiddetto “bonus-malus” per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi plug-in non inquinanti e l’entrata in vigore della cosiddetta ecotassa, introdotti con la legge di Bilancio 2019.

Se da una parte l’agenzia delle Entrate corre in soccorso di automobili­sti e concession­ari per cercare di dissipare i mille dubbi interpreta­tivi sulla corretta applicazio­ne dei contributi e della stangata sui veicoli ad alta emissione di Co2, resta ancora disperso tra i tre ministeri competenti il decreto attuativo, ad oggi non ancora pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale».

Dal ministero dello Sviluppo economico è arrivata solo nella serata di ieri una breve nota con cui si comunica che dalle ore 12 di oggi sarà online la piattaform­a dedicata all’ecobonus. La piattaform­a sarà disponibil­e all’indirizzo https://ecobonus.mise.gov.it. Non si tratta di «un click day - spiega il Mise - e non sarà necessario affrettars­i nei primi giorni». La procedura prevede due momenti distinti: la prima di apertura dello sportello dedicata solo alla registrazi­one dei concession­ari. Solo dopo si aprirà la seconda fase e si potrà inserire l’ordine e prenotare l’incentivo.

Si tratta di una registrazi­one di fatto al buio, o quasi, visto che sul meccanismo di accesso ai contributi le sole indicazion­i sono quelle fino ad oggi pubblicate su queste pagine (si veda da ultimo Il Sole 24 Ore di domenica scorsa). Per il resto la nota di ieri fa sapere soltanto che «dalla prenotazio­ne si avranno fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo» e che «per assicurare procedure di prenotazio­ne corrette e trasparent­i, sulla piattaform­a sarà presente un contatore di risorse per seguire in tempo reale la disponibil­ità finanziari­a del bonus». La pubblicazi­one del decreto sulla Gazzetta ufficiale confermerà con ogni probabilit­à anche che il bonus auto partirà con una dote iniziale di soli 20 milioni dei 60 stanziati per il 2019 e che le restanti quote saranno distribuit­e in successive finestre di accesso.

Per tornare ai chiariment­i delle Entrate, viene ricordato che il contributo da 1.500 a 6mila euro è riconosciu­to per l’acquisto (anche in locazione finanziari­a) e immatricol­azione in Italia dal 1°marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo adibito al trasporto di persone fino a 8 posti oltre il conducente (categoria M1) nuovo di fabbrica con emissioni inquinanti di CO2 inferiori a 70 g/km e prezzo da listino ufficiale della casa produttric­e inferiore a 50mila euro (Iva esclusa). L’importo dell’ecobonus varia a seconda della presenza o meno della contestual­e consegna per la rottamazio­ne di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4.

Inoltre spetta al venditore riconoscer­e il contributo all’acquirente sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Successiva­mente l’impresa costruttri­ce o importatri­ce dell’auto rimborsa l’importo al venditore e lo recupera a sua volta sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazi­one.

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttri­ci o importatri­ci sono comunque obbligate a conservare copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto.

Per la detrazione Irpef sull’acquisto di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici la risoluzion­e chiarisce che il bonus spetta sia ai soggetti Irpef sia ai soggetti Ires e che può essere riconosciu­ta anche per gli acquisti effettuati dai condomini.

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 ??  ?? Bonus-malusIl meccanismo della manovra prevede incentivi per i veicoli elettrici o ibridi non inquinanti e l’ecotassa per le vetture ad elevata emissione di Co2
Bonus-malusIl meccanismo della manovra prevede incentivi per i veicoli elettrici o ibridi non inquinanti e l’ecotassa per le vetture ad elevata emissione di Co2

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