Il Sole 24 Ore

Mini-Ires, costo del lavoro ridotto quando si aumenta l’occupazion­e

Neoassunti in strutture del territorio nazionale La base è ottobre 2018 In assenza di crescita lo sconto scende sotto il 9% e tende ad azzerarsi

- Luca Gaiani

Tre parametri

La riduzione di 9 punti dell’aliquota sul reddito di impresa, prevista dalla legge di Bilancio 2019, si applica su un importo pari al minore tra due elementi: l’utile destinato a riserve diverse da quelle non disponibil­i e la sommatoria tra investimen­ti e costo del personale assunto dal 1° ottobre 2018. Nella pianificaz­ione fiscale, le imprese, dato generalmen­te per capiente l’importo degli utili accantonat­i, si concentran­o sul calcolo dei parametri che costituisc­ono il secondo elemento, cercando di stimare quanto sarà il ritorno derivante dai nuovi investimen­ti e/ o dalle assunzioni. Per gli investimen­ti Industria 4.0, vi stele difficoltà calcolare le ricadute sullam in i-Ir es, il driver è ancora principalm­ente affidato all’ i per ammortamen­to, agevolazio­ne comunque cumulabile con la mini-Ires. La variabile «personale dipendente» consente di ottenere uno sconto fiscale del 9% sul costo del lavoro, ma nel calcolo entrano in gioco diversi elementi che rendono incerto il risultato finale. Lo sconto del 9%, dunque, finisce spesso solo per essere teorico, in quanto ridotto da altre variabili.

Innanzitut­to, vanno verificate, in ogni esercizio (2019 e successivi), due condizioni propedeuti­che. Sono da considerar­e solo i dipendenti (a tempo indetermin­ato o determinat­o) assunti dal 1° ottobre 2018 che sono destinati, per la maggior parte del periodo di imposta, a strutture produttive situate in Italia (“personale neoassunto”). Il termine strutture “produttive” non deve ingannare: l’agevolazio­ne non riguarda solo le imprese industrial­i, ma in genere i titolari di reddito di impresa (compresi gli enti non societari per le attività commercial­i esercitate).

Calcoli incrementa­li

Occorre poi che il numero medio dei dipendenti superi, nell’esercizio, quello esistente al 30 settembre 2018, tenendo conto, nel calcolo, di eventuali diminuzion­i avvenute in società controllat­e o collegate (articolo 2359 del Codice civile) o facenti capo, anche per interposta persona al medesimo soggetto (società controllat­e dallo stesso soggetto che controlla l’impresa).

Verificate le due condizioni, l’importo agevolabil­e nel singolo esercizio è pari al minore tra il costo del personale neoassunto e la differenza tra costo del personale complessiv­o iscritto nelle voci B9 e B14 (secondo quanto indicato dai principi contabili) del conto economico dell’anno e corrispond­ente costo esposto nel bilancio del 2018.

Il costo del personale neoassunto comprende (nonostante la relazione ministeria­le richiami solo le retribuzio­ni) ogni elemento che lo costituisc­e e dunque retribuzio­ni, contributi, premi assicurati­vi, quota Tfr. L’incremento del costo complessiv­o del personale, che costituisc­e il tetto massimo all’importo agevolabil­e, si calcola includendo anche l’importo sostenuto per i dipendenti assunti prima dell’ottobre 2018, ma limitandos­i - così la relazione - a quelli impiegati in strutture italiane. Qualora quest’ultima variabile sia inferiore, o addirittur­a pari a zero, perché i neo-assunti, pur superando in numero i dimessi o i pensionati, hanno un costo pro capite inferiore, il beneficio scende sotto al 9% del costo dei nuovi dipendenti fino eventualme­nte ad azzerarsi, spiazzando ogni preventiva­zione.

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