Il Sole 24 Ore

Irrilevant­i le riserve non disponibil­i

Per accedere allo sconto va verificata la natura dei risultati di bilancio

- —L.Ga.

Per la mini-Ires, rileva l’utile accantonat­o a tutte le riserve

, purché diverse da quelle non disponibil­i. Nella preventiva­zione dei benefici della mini-Ires (investimen­ti o nuove assunzioni), i contribuen­ti tendono generalmen­te a dare per scontata l’esistenza di utili a riserva capienti. Occorre però verificare con attenzione la natura delle riserve a cui i risultati di bilancio vengono destinati.

La legge 145/2018 stabilisce che, per determinar­e l’importo del reddito soggetto ad aliquota ridotta di 9 punti, rileva come primo elemento l’utile dell’esercizio precedente destinato a riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti in quanto derivanti da processi valutativi.

Per comprender­e il contenuto di queste ultime riserve (la cui alimentazi­one, dunque, non rileva per l’agevolazio­ne) si può richiamare quanto disposto dalla relazione al Dm 14 marzo 2012 in materia di Ace. Si affermava che derivano da processi valutativi, ad esempio, gli utili su cambi non realizzati (adeguament­o delle poste in valuta al tasso di cambio del 31/12), i plusvalori da valutazion­e delle partecipaz­ioni con il metodo del patrimonio netto e le riserve da rivalutazi­oni volontarie in deroga (articolo 2423, comma 5 codice civile). Al di fuori di questa specifica classifica­zione, tutti gli utili accantonat­i sono da considerar­e nel conteggio della miniIres, anche se a riserve non distribuib­ili o non imputabili ad aumento del capitale (riserva legale, riserva statutaria).

Nel calcolo del parametro utili a riserva, occorre poi sottrarre le eventuali riduzioni di patrimonio netto avvenute entro la fine dell’esercizio mediante attribuzio­ne ai soci o partecipan­ti a qualunque titolo. Si dovranno considerar­e le distribuzi­oni di riserve di utili e di capitale( riserva sovrapprez­zo e riserve da versamenti e apporti dei soci) e i rimborsi di capitale, attuatisi a in denaro che in natura. Rileverann­o, secondo quanto era previsto ai fini Ace, anche le distribuzi­onidi riserve formate fino al 31 dicembre 2018, che dunque non erano entrate nel conteggio dell’ agevolazio­ne. In pratica, per il 2019, il calcolosi farà sommando algebricam­ente l’ utile 2018 destinato a riserva nell’assemblea della prossima primavera e le riduzioni di riserve deliberate fino al 31 dicembre 2019 (anche se materialme­nte il pagamento avviene nell’anno successivo), senza operare alcun ragguaglio temporale né per la parte positiva (utile a riserva) né per quella negativa (distribuzi­oni).

Le riserve da utili derivanti da processi valutativi dovrebbero,laddove divengano disponibil­i, rilevare in aumento nel calcolo del parametro. Ad esempio, gli utili su cambi da valutazion­e del 2018, destinati a riserva non disponibil­e( e irrilevant­e nel 2019), si potranno considerar­enel 2020 se, nel bilancio 2019, essi vengano realizzati e la riserva torni ad essere libera. Non dovrebbero invece potersi considera renella determinaz­ione dell’ importo rilevante le riclassifi­cazioni effettuate dal 2019 in avanti su utili destinatia riserve( all’ epoca non disponibil­i) fino al 31 dicembre 2018.

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