Irrilevanti le riserve non disponibili
Per accedere allo sconto va verificata la natura dei risultati di bilancio
Per la mini-Ires, rileva l’utile accantonato a tutte le riserve
, purché diverse da quelle non disponibili. Nella preventivazione dei benefici della mini-Ires (investimenti o nuove assunzioni), i contribuenti tendono generalmente a dare per scontata l’esistenza di utili a riserva capienti. Occorre però verificare con attenzione la natura delle riserve a cui i risultati di bilancio vengono destinati.
La legge 145/2018 stabilisce che, per determinare l’importo del reddito soggetto ad aliquota ridotta di 9 punti, rileva come primo elemento l’utile dell’esercizio precedente destinato a riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti in quanto derivanti da processi valutativi.
Per comprendere il contenuto di queste ultime riserve (la cui alimentazione, dunque, non rileva per l’agevolazione) si può richiamare quanto disposto dalla relazione al Dm 14 marzo 2012 in materia di Ace. Si affermava che derivano da processi valutativi, ad esempio, gli utili su cambi non realizzati (adeguamento delle poste in valuta al tasso di cambio del 31/12), i plusvalori da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto e le riserve da rivalutazioni volontarie in deroga (articolo 2423, comma 5 codice civile). Al di fuori di questa specifica classificazione, tutti gli utili accantonati sono da considerare nel conteggio della miniIres, anche se a riserve non distribuibili o non imputabili ad aumento del capitale (riserva legale, riserva statutaria).
Nel calcolo del parametro utili a riserva, occorre poi sottrarre le eventuali riduzioni di patrimonio netto avvenute entro la fine dell’esercizio mediante attribuzione ai soci o partecipanti a qualunque titolo. Si dovranno considerare le distribuzioni di riserve di utili e di capitale( riserva sovrapprezzo e riserve da versamenti e apporti dei soci) e i rimborsi di capitale, attuatisi a in denaro che in natura. Rileveranno, secondo quanto era previsto ai fini Ace, anche le distribuzionidi riserve formate fino al 31 dicembre 2018, che dunque non erano entrate nel conteggio dell’ agevolazione. In pratica, per il 2019, il calcolosi farà sommando algebricamente l’ utile 2018 destinato a riserva nell’assemblea della prossima primavera e le riduzioni di riserve deliberate fino al 31 dicembre 2019 (anche se materialmente il pagamento avviene nell’anno successivo), senza operare alcun ragguaglio temporale né per la parte positiva (utile a riserva) né per quella negativa (distribuzioni).
Le riserve da utili derivanti da processi valutativi dovrebbero,laddove divengano disponibili, rilevare in aumento nel calcolo del parametro. Ad esempio, gli utili su cambi da valutazione del 2018, destinati a riserva non disponibile( e irrilevante nel 2019), si potranno considerarenel 2020 se, nel bilancio 2019, essi vengano realizzati e la riserva torni ad essere libera. Non dovrebbero invece potersi considera renella determinazione dell’ importo rilevante le riclassificazioni effettuate dal 2019 in avanti su utili destinatia riserve( all’ epoca non disponibili) fino al 31 dicembre 2018.