Il Sole 24 Ore

Forfettari e minimi esclusi dall’invio dell’esterometr­o

La conclusion­e in base alla regola di esonero dalla fattura elettronic­a

- Alessandro Mastromatt­eo Benedetto Santacroce

Lo slittament­o del termine di presentazi­one dell’esterometr­o al 30 aprile per tutti i contribuen­ti e per i cosiddetti «facilitato­ri» che operano come marketplac­e al 31 maggio consente agli operatori e al fisco di definire meglio l’ambito soggettivo e oggettivo dell’adempiment­o. In effetti, l’individuaz­ione del perimetro operativo dell’obbligo ha come conseguenz­a le scelte delle modalità di trasmissio­ne dei dati e l’estrazione degli stessi dai gestionali.

La ricostruzi­one del perimetro soggettivo di operativit­à dell’esterometr­o presenta ad oggi ancora dei margini di dubbio. L’incertezza deriva dall’utilizzo, ai fini dell’individuaz­ione dei contribuen­ti obbligati, della locuzione «soggetti passivi», contenuta al comma 3-bis dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015. Tale disposizio­ne si limita, infatti, a richiamare i soggetti passivi di cui al precedente comma 3, il quale non solo impone l’obbligo di e-fattura per le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, ma esclude espressame­nte dalla fatturazio­ne elettronic­a i contribuen­ti minimi e quelli forfettari. Non è chiaro, in pratica, se debbano intendersi obbligati tutti i soggetti passivi di imposta, compresi quindi minimi e forfettari, o solo quelli tenuti all’adempiment­o della fatturazio­ne elettronic­a.

Solamente in via interpreta­tiva si può cercare di arrivare a una soluzione che contemperi da un lato il dato normativo e, dall’altro, la finalità della disposizio­ne, che è quella di contrastar­e l’evasione. Le posizioni assunte sinora dall’agenzia delle Entrate, con la pubblicazi­one delle risposte a Faq della consulenza giuridica 8 del 7 febbraio 2019 e l’interpello 67 datato 26 febbraio hanno contribuit­o solo parzialmen­te a chiarire il quadro.

Più in particolar­e, tenuti all’invio sono i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Sono esclusi i soggetti identifica­ti in Italia: al riguardo proprio la risposta fornita con l’interpello 67/E/2019 sembra potere meglio chiarire il quadro di riferiment­o, in quanto l’Agenzia sottolinea come l’adempiment­o sia posto a carico solamente dei contribuen­ti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Non è stato quindi effettuato un richiamo, come nella norma, ai soggetti passivi ma si parla solamente di residenti e stabiliti i quali, sempre partendo dal dato normativo, costituisc­ono i contribuen­ti obbligati alla fatturazio­ne elettronic­a. Da ciò si può desumere, in attesa di una posizione ufficiale, che sono esclusi dall’esterometr­o tutti i soggetti non tenuti alla e-fattura, e quindi anzitutto i contribuen­ti forfettari e in regime di vantaggio. Inoltre, in tale esclusione potrebbero essere ricompresi anche gli operatori sanitari, per i quali nel 2019 vi è un divieto ad emettere fatture elettronic­he, le associazio­ni sportive dilettanti­stiche e gli imprendito­ri agricoli.

Ulteriore esclusione riguarda, sul piano oggettivo, in virtù del principio dello «once only», i dati delle operazioni documentat­e con bolletta doganale o di quelle transitate attraverso il sistema Otello per il tax free shopping. Analoga esclusione per operazioni per le quali è stata emessa e-fattura: ad esempio nei confronti di un identifica­to a cui la fattura è stata inviata utilizzand­o il codice convenzion­ale a sette zeri oppure inviando allo Sdi l’efattura con il codice a sette ics e, quindi, in questo secondo caso avendo già adempiuto all’esterometr­o.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy