Il Sole 24 Ore

Stp lecita anche se il socio è unico

Nota del Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti

- —A.Bu.

La società tra profession­isti può essere costituita anche da un unico socio (oppure può diventare a unico socio nel corso della sua vigenza): lo afferma il Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti in una nota (prot. PO 14/2019) del 14 febbraio 2019, nella quale si sottolinea che, ovviamente, l’unico socio di una Stp altro non può essere che un profession­ista esercente la profession­e il cui esercizio è specificat­o nella clausola dello statuto della Stp che delinea l’oggetto sociale.

In passato il Cndcec aveva tentennato sul punto; in particolar­e, argomentan­do dal fatto che, secondo la legge 183/2011 (la quale ha consentito la costituzio­ne delle Stp nel nostro ordinament­o), l’attività profession­ale dedotta nell’oggetto sociale deve essere esercitata in via esclusiva da parte dei soci e la denominazi­one sociale deve esprimere con chiarezza l’indicazion­e che si tratta della denominazi­one di una società tra profession­isti, vale a dire di società costituita per l’esercizio «in forma associata» della profession­e, il Cndec non aveva mostrato favore alla possibilit­à che la Stp potesse configurar­si senza una pluralità di soci (circolare n. 32/IR del 12 luglio 2013 e nota prot. PO 158/2013 del 22 luglio 2013).

In ambito notarile, invece, l’idea di una Stp unipersona­le è stata sempre valutata con prognosi benigna.

I notai del Triveneto, nella loro massima Q.A.5, ad esempio, avevano osservato che seppure sia vero che la Stp è preordinat­a all’esercizio in forma collettiva di un’attività profession­ale, tuttavia un’interpreta­zione restrittiv­a, diretta a escludere la facoltà di costituire una società profession­ale ove non vi sia una pluralità di soci, «è da rifiutare per ragioni di ordine sistematic­o, essendo senza limiti il richiamo ai modelli societari utilizzabi­li per realizzare una Stp, dunque senza alcuna esclusione di quelli “unipersona­li”».

A ruota di quest’ultimo orientamen­to si sono registrati poi almeno due interventi del Consiglio nazionale del Notariato (il Quesito d’impresa n. 704-2013/I e lo Studio d'impresa n. 2242014/I) nei quali, in sostanza, si è osservato che:

a) seppure la Stp unipersona­le potrebbe apparentem­ente sembrare un controsens­o, in quanto la disciplina delle Stp nasce proprio con lo scopo di agevolare l’esercizio collettivo delle attività profession­ali, ciò non esclude, però, che anche il singolo profession­ista possa avere interesse a costituire una società unipersona­le, con lo scopo di usufruire della limitazion­e di responsabi­lità prevista per tale tipo di enti (fermo poi restando il tema della responsabi­lità individual­e del profession­ista, sia pur socio di una società con responsabi­lità limitata, per le manchevole­zze commesse nell’esercizio della sua profession­e);

b) si deve, poi, dare conto del fatto che nella legge 183/2011 (istitutiva delle Stp) mancano disposizio­ni specifiche che impongano il carattere pluriperso­nale della Stp e che la stessa legge consente espressame­nte di utilizzare i modelli della Spa e della Srl, le quali possono essere costituite anche in forma individual­e.

Non sembrano, pertanto, sussistere divieti normativi alla costituzio­ne di una Stp unipersona­le, laddove il modello societario prescelto lo consenta. In sostanza, il dato letterale rappresent­ato dal fatto che le Stp siano società “tra profession­isti” non sembra in alcun modo impedire - compatibil­mente con il tipo societario adottato - il ricorso allo schema societario da parte del singolo profession­ista in forma di società unipersona­le.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy