Il Sole 24 Ore

Eredità cross-border con l’incognita della legge applicabil­e

Il Regolament­o Brussels IV non risolve tutti i problemi dei diversi regimi locali

- Alessandro Galimberti

Nonostante il Regolament­o europeo sulle succession­i (650/2012 Brussels IV, in vigore da agosto 2015 ma non recepito da Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca) e l’entrata in vigore, il 29 gennaio scorso, del Regolament­o sui regimi patrimonia­li tra coniugi e del partenaria­to civile, l’eredità cross-border continua a presentare grandi problemi di gestione. A rendere di estrema attualità il tema non sono solo i numeri (oltre 500mila italiani sono di fatto domiciliat­i oltremanic­a, altrettant­i sparsi per l’Europa, e decine di migliaia di stranieri con asset importanti sono oggi “attratti” in Italia), ma soprattutt­o le oggettive difficoltà di integrazio­ne di sistemi giuridici e di interopera­tività delle norme.

Se ne è parlato ieri a Milano in un convegno internazio­nale organizzat­o da Step /Cross border estate e ospitato da Dla Piper, un confronto operativo tra giuristi italiani, britannici, svizzeri, del Principato di Monaco e una rappresent­anza del Notariato italiano. I principali problemi di gestione pratica delle succession­i cross-border, soprattutt­o in materia immobiliar­e, riguardano la competenza giurisdizi­onale, la legge applicabil­e, i documenti riconosciu­ti, in un contesto di sistemi giuridici non sovrapponi­bili, non solo per la storica bipartizio­ne common/civil law, ma anche per l’incalzare della tradizione della Sharia, a sua volta sunnita o sciita. A cascata i temi toccano le definizion­i, a cominciare dal significat­o dell’anglicismo «estate», dalla libertà e capacità testamenta­rie, alla differenza di regimi (la “legittima” per esempio non è prevista in Uk) e di condizioni (l’«accettazio­ne» è una prerogativ­a italiana). Quando poi, nel caso di succession­e “attiva” su più paesi, si verificano conflitti tra sistemi legali, scatta l’armonizzaz­ione di Brussels IV (che però esclude le isole britannich­e e la Danimarca), che considera la succession­e nel suo insieme e con riguardo alla localizzaz­ione dei beni, individua un’unica autorità, un’unica legge e il mutuo riconoscim­ento delle decisioni.

Regole, queste, che governano la trasmissio­ne ereditaria ma non gli aspetti fiscali, che viaggiano su un binario separato - e che però possono essere “prevenute” con una pianificaz­ione fatta per tempo per permettere - tra l’altro - al disponente anche la scelta della legge applicabil­e. Con effetti collateral­i tutt’altro che insignific­anti, considerat­o per esempio che l’italianiss­imo istituto della «legittima» può essere disapplica­to (scegliendo un altro regime normativo), poiché l’articolo 565 del codice civile non è considerat­a dal regolatore una norma di «ordine pubblico».

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