Negozi concatenati, l’elusività è da dimostrare
Illegittima l’applicazione «automatica» del registro in misura proporzionale
Una recente risposta dell'agenzia delle Entrate ad un interpello (n. 13 del 29 gennaio 2019) consente di ritornare sulla delicata vicenda del rapporto tra pluralità di atti e imposta di registro. L'operazione analizzata è una scissione seguita dalla cessione della società che contiene l'azienda: in essa non vengono ravvisati problemi di abuso del diritto. L'aspetto che suscita qualche riflessione riguarda il paragrafo dedicato alle imposte indirette.
L'Agenzia ribadisce che l'effettuazione della scissione finalizzata a scorporare il ramo d'azienda non configura un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Di conseguenza, il comportamento dei contribuenti che scelgono di trasferire l'azienda mediante la cessione delle partecipazioni, previo loro conferimento in un apposito veicolo, non può essere ritenuto abusivo.
La risposta all'interpello arriva però ad una conclusione diversa che prende in considerazione la “concatenazione” di più operazioni, analizzando in sostanza l'ipotesi in cui l'acquisto della società che contiene l'azienda sia seguito da una fusione per incorporazione nella società acquirente: «In questa particolare fattispecie, è infatti chiara la volontà di acquisire direttamente un'azienda, risultando il percorso tortuoso posto in essere volto ad acquisire le partecipazioni totalitarie meramente strumentale al predetto obiettivo perseguito. Perciò, la combinazione di tre atti soggetti a tassazione in misura fissa (conferimento d'azienda, cessione delle quote nella conferitaria e fusione per incorporazione della conferitaria da parte dell'acquirente) configurerà il conseguimento di un indebito vantaggio d'imposta consistente nell'aggiramento della tassazione in misura proporzionale della cessione diretta dell'azienda». Si ritorna dunque a prendere in considerazione la sequenza di atti: la contestazione sulla reale interpretazione dei negozi concatenati (ormai espunta dall'articolo 20 del Tur) diventa possibile in applicazione della norma antiabuso.
Queste affermazioni non sembrano del tutto convincenti, soprattutto perché fanno discendere la presenza di un possibile abuso dall'incrocio delle volontà di due soggetti completamenti distinti (venditori e acquirenti della partecipazione). Le conclusioni dell'amministrazione potrebbero essere valide se la catena delle operazioni descritte avvenisse nell'ambito di un gruppo e quindi sotto la direzione di una regia unitaria. Nei rapporti tra soggetti terzi indipendenti, la scelta di cedere partecipazioni invece di aziende è del tutto autonoma dalla scelta di detenere partecipazioni o aziende (da parte dell'acquirente). La presenza di un disegno elusivo può essere contestata solo se si dimostra un accordo preventivo tra le parti; in caso contrario, si deve concludere che si tratta di libere scelte tra loro indipendenti e non riconducibili ad un comune intento elusivo né tantomeno ad un “tortuoso percorso”. In ogni caso, eventuali rilievi dell'amministrazione dovranno rispettare tutte le garanzie procedurali che – a pena di nullità – l'articolo 10 bis pone a tutela del contribuente.