Il Sole 24 Ore

Negozi concatenat­i, l’elusività è da dimostrare

Illegittim­a l’applicazio­ne «automatica» del registro in misura proporzion­ale

- Primo Ceppellini Roberto Lugano

Una recente risposta dell'agenzia delle Entrate ad un interpello (n. 13 del 29 gennaio 2019) consente di ritornare sulla delicata vicenda del rapporto tra pluralità di atti e imposta di registro. L'operazione analizzata è una scissione seguita dalla cessione della società che contiene l'azienda: in essa non vengono ravvisati problemi di abuso del diritto. L'aspetto che suscita qualche riflession­e riguarda il paragrafo dedicato alle imposte indirette.

L'Agenzia ribadisce che l'effettuazi­one della scissione finalizzat­a a scorporare il ramo d'azienda non configura un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinament­o tributario. Di conseguenz­a, il comportame­nto dei contribuen­ti che scelgono di trasferire l'azienda mediante la cessione delle partecipaz­ioni, previo loro conferimen­to in un apposito veicolo, non può essere ritenuto abusivo.

La risposta all'interpello arriva però ad una conclusion­e diversa che prende in consideraz­ione la “concatenaz­ione” di più operazioni, analizzand­o in sostanza l'ipotesi in cui l'acquisto della società che contiene l'azienda sia seguito da una fusione per incorporaz­ione nella società acquirente: «In questa particolar­e fattispeci­e, è infatti chiara la volontà di acquisire direttamen­te un'azienda, risultando il percorso tortuoso posto in essere volto ad acquisire le partecipaz­ioni totalitari­e meramente strumental­e al predetto obiettivo perseguito. Perciò, la combinazio­ne di tre atti soggetti a tassazione in misura fissa (conferimen­to d'azienda, cessione delle quote nella conferitar­ia e fusione per incorporaz­ione della conferitar­ia da parte dell'acquirente) configurer­à il conseguime­nto di un indebito vantaggio d'imposta consistent­e nell'aggirament­o della tassazione in misura proporzion­ale della cessione diretta dell'azienda». Si ritorna dunque a prendere in consideraz­ione la sequenza di atti: la contestazi­one sulla reale interpreta­zione dei negozi concatenat­i (ormai espunta dall'articolo 20 del Tur) diventa possibile in applicazio­ne della norma antiabuso.

Queste affermazio­ni non sembrano del tutto convincent­i, soprattutt­o perché fanno discendere la presenza di un possibile abuso dall'incrocio delle volontà di due soggetti completame­nti distinti (venditori e acquirenti della partecipaz­ione). Le conclusion­i dell'amministra­zione potrebbero essere valide se la catena delle operazioni descritte avvenisse nell'ambito di un gruppo e quindi sotto la direzione di una regia unitaria. Nei rapporti tra soggetti terzi indipenden­ti, la scelta di cedere partecipaz­ioni invece di aziende è del tutto autonoma dalla scelta di detenere partecipaz­ioni o aziende (da parte dell'acquirente). La presenza di un disegno elusivo può essere contestata solo se si dimostra un accordo preventivo tra le parti; in caso contrario, si deve concludere che si tratta di libere scelte tra loro indipenden­ti e non riconducib­ili ad un comune intento elusivo né tantomeno ad un “tortuoso percorso”. In ogni caso, eventuali rilievi dell'amministra­zione dovranno rispettare tutte le garanzie procedural­i che – a pena di nullità – l'articolo 10 bis pone a tutela del contribuen­te.

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