Il Sole 24 Ore

Studi, il reddito sfugge all’Irap

Esentato il profession­ista che per l’attività si avvale dell’organizzaz­ione altrui

- Massimo Romeo

Non costituisc­e imponibile ai fini Irap il reddito del profession­ista che stabilment­e opera presso società o studi associati ai quali fa capo l’organizzaz­ione di cui il profession­ista si avvale. Questo il principio della sentenza della Ctr Lombardia 552/2019.

Una conferma da parte dei giudici lombardi sulla non imponibili­tà ai fini Irap del reddito del profession­ista che presti la propria attività, anche stabilment­e, presso società o studi associati ai quali (soli) ultimi fa capo l’organizzaz­ione amministra­tiva di cui il profession­ista si avvale, in ossequio al presuppost­o dell’autonoma organizzaz­ione previsto dalla disciplina d’imposta (Dlgs n. 446/1997), come sviscerato dai principi, maggiorita­ri, espressi dai giudici di legittimit­à.

Si era già pronunciat­a recentemen­te la stessa Ctr lombarda: aveva affermato, relativame­nte alle prestazion­i erogate da un medico, che «se sono le strutture a disporre dell’autonoma organizzaz­ione necessaria ai fini dell’esecuzione degli interventi chirurgici da parte del profession­ista, quest’ultimo non è assoggetta­bile ad Irap in quanto si limita ad apportare la propria profession­alità, le proprie capacità tecniche e conoscenze specifiche nel settore della chirurgia».

Questo caso, invece, riguardava l’impugnazio­ne da parte di un profession­ista del silenzio rifiuto tenuto dall’amministra­zione finanziari­a all’istanza presentata per il rimborso dell’Irap versata per alcuni anni d’imposta. Il ricorrente risultava socio di una società di capitali facente a sua volta parte del network di altra grande società operante nel settore dei servizi profession­ali di consulenza fiscale, percependo, solo da quest’ultima, un reddito individual­e per attività di consulenza che prestava unicamente per essa. Per questo motivo il profession­ista eccepiva, cercando di dare conforto al suo diritto di rimborso, che il suo reddito non fosse assoggetta­bile all’imposta regionale, non soddisface­ndo il presuppost­o normativo dell’autonoma organizzaz­ione.

Alla fine la Ctr ricorda che, ai fini Irap, non è sufficient­e che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzat­a, ma è anche necessario che questa struttura sia «autonoma». Pertanto, non sono da considerar­e soggetti all’imposta quei proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzat­a.

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