Il Sole 24 Ore

Elezioni forensi, il Cnf fa ricorso alla Consulta

Questione di legittimit­à sollevata sul limite del doppio mandato

- Giovanni Negri

Sul limite di doppio mandato per le elezioni forensi la parola passa alla Corte costituzio­nale. A chiamarla in causa è stato il Consiglio nazionale forense con ordinanza depositata ieri. A venire contestata è la norma a monte che introdusse il divieto, (articolo 3, comma 3, secondo periodo della legge 113 del 2017) e quella a valle che ne ha fornito un’interpreta­zione autentica, circoscriv­endone l’applicazio­ne, al rinnovo dei soli consigli dell’Ordine locali e non invece al Cnf stesso.

Nel testo di rinvio alla Consulta si mette in evidenza, tra l’altro, l’irragionev­olezza del divieto che compromett­e il rapporto di rappresent­anza con l’introduzio­ne di una causa di ineleggibi­lità/incompatib­ilità del tutto sproporzio­nata. «È proprio ciò si legge -, e non già la possibilit­à di essere riletti, ad alterare la corretta e libera competizio­ne elettorale, considerat­a con giurisprud­enza costante valore costituzio­nale essenziale».

Di più, nella lettura del Cnf, il divieto realizza una indebita compressio­ne dell’ambito di autonomia degli Ordini forensi. Insomma, una specificit­à forense, che rende evidente la natura amministra­tiva e non politica dell’Ordine circondari­ale, impedendo di estendere alle elezioni forensi limiti alla rielezione che possono avere un senso solo nel contesto della rielezione degli organi di vertice degli enti politici territoria­li.

Inoltre, sottolinea il Cnf, da ricordare c’è il fatto che l’ordine forense ha il carattere di una comunità di profession­isti, con un rapporto di rappresent­anza dai tratti tipici di prossimità. La cui conseguenz­a è un rapporto di fiducia tra elettore ed eletto che esclude, per esempio, la possibilit­à del voto di lista, ammettendo invece il solo voto a singoli candidati. Perciò, ricorda l’ordinanza, ferma restando la piena libertà della competizio­ne elettorale, il singolo avvocato è spesso guidato, nell’espression­e del voto, proprio dalla consideraz­ione dell’autorevole­zza che deriva al candidato dall’esperienza maturata nell’attività di gestione.

«Quello della disciplina del rapporto di rappresent­anza è, dunque, ambito disciplina­re profondame­nte connesso all’autonomia dell’ordine circondari­ale forense e alla peculiare natura della relazione associativ­a che lega gli iscritti tra loro e questi ultimi ai rappresent­ati eletti»

Sempre con riferiment­o al Consiglio nazionale forense e alla sua composizio­ne, con delibera del 22 febbraio, il medesimo Cnf con delibera 580 del 22 febbraio ha proclamato gli eletti per il quadrienni­o 2019-2022. E lo ha fatto dopo avere preso atto dell’orientamen­to della commission­e del ministero della Giustizia che considera la limitazion­e ai due mandati, anche nella lettura datane dalla Corte di cassazione e poi sintetizza­ta nella norma di interpreta­zione autentica, limitata ai soli Ordini locali.

Vanno all’attacco le associazio­ni. Con Luigi Pansini dell’Anf che mette nel mirino lo spirito di autoconser­vazione di un’avvocatura che «resiste al limite del doppio mandato, dimentican­do che ci sono consiglier­i e presidenti che sono tali da più di 10 anni»

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy