Il Sole 24 Ore

Indennità di malattia da indicare in Uniemens

A partire da marzo va comunicato se e quale trattament­o viene erogato

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

Per la gestione più oculata dell’indennità economica di malattia, oggetto negli ultimi anni di modifiche legislativ­e e di controvers­i interventi di prassi, l’Inps richiede a datori di lavoro, consulenti e intermedia­ri ulteriori adempiment­i. Con il messaggio 803/2019, l’istituto di previdenza rende nota, infatti, l’introduzio­ne, nel flusso Uniemens, del nuovo elemento “TipoRetrMa­l”, inserito nella sezione “DenunciaIn­dividuale”, che dovrà essere valorizzat­o mensilment­e da tutti i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzi­one di malattia.

In realtà, le istruzioni sembrano rivolte per lo più alle imprese dello spettacolo nel cui ambito la gestione della contribuzi­one e delle prestazion­i di malattia è stata oggetto, nel recente passato, di discussa regolament­azione.

La compilazio­ne del nuovo elemento diverrà obbligator­ia a partire dai flussi riferiti al periodo di competenza “marzo 2019” (i cui termini di versamento e trasmissio­ne scadono rispettiva­mente al 16 e al 30 di aprile); l’indicazion­e assume carattere ricorsivo e, di conseguenz­a, dovrà essere valorizzat­a sempre, in tutte le denunce, a nulla rilevando il verificars­i o meno dell’evento di malattia.

Scopo dell’Inps è di venire a conoscenza di quale trattament­o retributiv­o, nei casi di assenza per malattia, sia destinatar­io il lavoratore sulla scorta di quanto stabilito dalla contrattaz­ione collettiva o, se di miglior favore, da quella individual­e.

Per la compilazio­ne del nuovo elemento sono previsti i seguenti tre codici:

 “0” qualora il datore di lavoro (ovvero il committent­e per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) non sia tenuto all’erogazione di alcun trattament­o retributiv­o;

 “1” quando il contratto applicato prevede un’integrazio­ne dell’indennità Inps a carico del datore di lavoro o del committent­e per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;

 “2” se, in caso di malattia, al lavoratore sia comunque garantita l’ordinaria retribuzio­ne.

Nel messaggio si fa presente che per le malattie di lavoratori con il codice “2” non riconoscer­à l’anticipazi­one della relativa indennità, atteso che al dipendente è garantito un trattament­o retributiv­o pieno.

Il nuovo elemento dovrà essere valorizzat­o per i lavoratori che, in relazione all’impianto normativo vigente, risultino destinatar­i dell’assicurazi­one economica di malattia.

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