Iperammortamenti, per la deduzione basta la perizia entro fine esercizio
Circolare Mise: non va data la prova della data certa di acquisizione del documento Riordino in quattro voci per i beni agevolabili in ambito sanitario
Luca Gaiani
Per avviare la deduzione da iperammortamento, è sufficiente che la perizia venga giurata entro la fine del periodo di imposta, senza necessità di data certa per l’acquisizione del documento da parte dell’impresa. L’importante chiarimento, in grado di evitare future contestazioni formali, giunge dalla circolare 48160 diffusa ieri dal Mise e riguardante l’agevolazione nel settore della sanità. Talune apparecchiature ad alta tecnologia impiegate in tale settore, precisa la circolare, possono essere unitariamente ricondotte al punto 3 del primo gruppo dell’allegato A) della legge 232/2016.
Il Mise ricorda preliminarmente l’estensione dell’iperammortamento al 2019 (con coda al 2020 per ordini e acconti del 20% entro la fine di quest’anno) attuata dalla legge n. 145/2018. Si tratta, come precisa la circolare, non già di una mera proroga, ma di un meccanismo con diverse modalità di quantificazione del bonus (170% sui primi 2,5 milioni), tendente a concentrare il beneficio sulle Pmi. Su questo aspetto, aggiungiamo, le imprese attendono un chiarimento definitivo circa l’eventuale possibilità di adottare il nuovo regime anche per investimenti “prenotati” nel 2018 con ordini e acconti del 20 per cento. Alcune risposte for- nite dalle Entrate durante Telefisco del 31 gennaio paiono escludere questa facoltà, ma sarebbe opportuno un intervento sistematico che spiegasse le interrelazioni tra vecchio e nuovo regime.
Venendo all’argomento della circolare, il Mise sottolinea che, da parte di molte imprese operanti in ambito sanitario, sono pervenuti interpelli “tecnici” volti a chiarire la riconducibilità di particolari apparecchiature alle voci di beni agevolabili per l’iperammortamento.
La circolare raggruppa le tipologie di beni “sanità 4.0” in quattro voci: le apparecchiature per la diagnostica per immagini, quelle per radioterapia e radiochirurgia, i “robot” e i sistemi automatizzati da laboratorio. Nel primo gruppo rientrano le apparecchiature per la medical imaging, come il tomografo computerizzato e a risonanza magnetica, i sistemi radiografici ad arco e l’ecografo. Nel secondo gruppo vi sono le apparecchiature per il trattamento di cellule tumorali, mentre tra i “robot” sono ricompresi i sistemi per interventi chirurgici mini-invasivi e ad alta precisione. L’ultimo gruppo è costituito da sistemi completi e automatizzati per il trattamento di campioni biologici per indagini microscopiche.
La circolare afferma che le apparecchiature e i sistemi “sanità 4.0” possono unitariamente rientrare nel punto 3 del primo gruppo dell’allegato A) della legge 232/2016. Dette apparecchiature risultano potenzialmente dotate di caratteristiche tali da soddisfare i 5+2 requisiti richiesti per i beni del primo gruppo. Tale fatto dovrà in ogni caso essere attestato dalle perizie giurate. Queste ultime, se già redatte nel 2017 e nel 2018, saranno comunque valide e non dovranno essere rifatte, anche laddove siano formulate adottando criteri diversi da quelli della circolare. Le apparecchiature “sanità 4.0” sono generalmente dotate di software integrati il cui costo concorre unitamente a quello dell’hardware al calcolo della maggiorazione. Tra i software di sistema, che sono agevolabili solo con la maggiorazione del 40% (allegato B), rientrano invece, ad esempio, quelli relativi alla gestione della cartella clinica elettronica.
Sul tema perizia, la circolare di ieri fornisce infine una importante precisazione valida per tutti i settori. La perizia giurata entro la data di chiusura dell’esercizio è sufficiente per far scattare la deduzione della maggiorazione (in presenza degli altri requisiti, come entrata in funzione e interconnessione) senza che sia invece necessario dar prova della data certa di acquisizione di tale relazione da parte dell’impresa. Un chiarimento che mette la parola fine a tanti dubbi sollevati al riguardo dagli operatori.