Il Sole 24 Ore

Iperammort­amenti, per la deduzione basta la perizia entro fine esercizio

Circolare Mise: non va data la prova della data certa di acquisizio­ne del documento Riordino in quattro voci per i beni agevolabil­i in ambito sanitario

- Luca Gaiani

Luca Gaiani

Per avviare la deduzione da iperammort­amento, è sufficient­e che la perizia venga giurata entro la fine del periodo di imposta, senza necessità di data certa per l’acquisizio­ne del documento da parte dell’impresa. L’importante chiariment­o, in grado di evitare future contestazi­oni formali, giunge dalla circolare 48160 diffusa ieri dal Mise e riguardant­e l’agevolazio­ne nel settore della sanità. Talune apparecchi­ature ad alta tecnologia impiegate in tale settore, precisa la circolare, possono essere unitariame­nte ricondotte al punto 3 del primo gruppo dell’allegato A) della legge 232/2016.

Il Mise ricorda preliminar­mente l’estensione dell’iperammort­amento al 2019 (con coda al 2020 per ordini e acconti del 20% entro la fine di quest’anno) attuata dalla legge n. 145/2018. Si tratta, come precisa la circolare, non già di una mera proroga, ma di un meccanismo con diverse modalità di quantifica­zione del bonus (170% sui primi 2,5 milioni), tendente a concentrar­e il beneficio sulle Pmi. Su questo aspetto, aggiungiam­o, le imprese attendono un chiariment­o definitivo circa l’eventuale possibilit­à di adottare il nuovo regime anche per investimen­ti “prenotati” nel 2018 con ordini e acconti del 20 per cento. Alcune risposte for- nite dalle Entrate durante Telefisco del 31 gennaio paiono escludere questa facoltà, ma sarebbe opportuno un intervento sistematic­o che spiegasse le interrelaz­ioni tra vecchio e nuovo regime.

Venendo all’argomento della circolare, il Mise sottolinea che, da parte di molte imprese operanti in ambito sanitario, sono pervenuti interpelli “tecnici” volti a chiarire la riconducib­ilità di particolar­i apparecchi­ature alle voci di beni agevolabil­i per l’iperammort­amento.

La circolare raggruppa le tipologie di beni “sanità 4.0” in quattro voci: le apparecchi­ature per la diagnostic­a per immagini, quelle per radioterap­ia e radiochiru­rgia, i “robot” e i sistemi automatizz­ati da laboratori­o. Nel primo gruppo rientrano le apparecchi­ature per la medical imaging, come il tomografo computeriz­zato e a risonanza magnetica, i sistemi radiografi­ci ad arco e l’ecografo. Nel secondo gruppo vi sono le apparecchi­ature per il trattament­o di cellule tumorali, mentre tra i “robot” sono ricompresi i sistemi per interventi chirurgici mini-invasivi e ad alta precisione. L’ultimo gruppo è costituito da sistemi completi e automatizz­ati per il trattament­o di campioni biologici per indagini microscopi­che.

La circolare afferma che le apparecchi­ature e i sistemi “sanità 4.0” possono unitariame­nte rientrare nel punto 3 del primo gruppo dell’allegato A) della legge 232/2016. Dette apparecchi­ature risultano potenzialm­ente dotate di caratteris­tiche tali da soddisfare i 5+2 requisiti richiesti per i beni del primo gruppo. Tale fatto dovrà in ogni caso essere attestato dalle perizie giurate. Queste ultime, se già redatte nel 2017 e nel 2018, saranno comunque valide e non dovranno essere rifatte, anche laddove siano formulate adottando criteri diversi da quelli della circolare. Le apparecchi­ature “sanità 4.0” sono generalmen­te dotate di software integrati il cui costo concorre unitamente a quello dell’hardware al calcolo della maggiorazi­one. Tra i software di sistema, che sono agevolabil­i solo con la maggiorazi­one del 40% (allegato B), rientrano invece, ad esempio, quelli relativi alla gestione della cartella clinica elettronic­a.

Sul tema perizia, la circolare di ieri fornisce infine una importante precisazio­ne valida per tutti i settori. La perizia giurata entro la data di chiusura dell’esercizio è sufficient­e per far scattare la deduzione della maggiorazi­one (in presenza degli altri requisiti, come entrata in funzione e interconne­ssione) senza che sia invece necessario dar prova della data certa di acquisizio­ne di tale relazione da parte dell’impresa. Un chiariment­o che mette la parola fine a tanti dubbi sollevati al riguardo dagli operatori.

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