Consob batte un colpo sui rendiconti dei costi
La Mifi dII è già entrata in vigore e, casomai cene fosse ancora bisogno, la Consob a distanza di un anno con estrema puntualità è di nuovo intervenuta per ricordarlo agli operatori finanziari. Nella giornata di ieri, 1 marzo 2019, l’authority ha pubblicato un“richiamo di attenzione” agli intermediari per sollecitare l’invio - prima possibile - della rendicontazione dei costi ai clienti secondo quanto previsto dalla Mifid II. La direttiva Ue e i regolamenti attuativi non indicano comunque una data di scadenza precisa entro la quale le banche e gli altri intermediari devono inviare almeno una volta l’anno la rendicontazione periodica dei costi effettivamente sostenuti da ogni cliente. Nel monito quindi la Consob ribadisce solo che i nuovi rendiconti dei costi devono essere trasmessi “prima possibile” come specificato anche dall’Esma nelle proprie Q&A. Nelle scorse settimane, in un documento riservato firmato da A bi, Asso reti, Asso si me Asso gestionie pubblicato in esclusiva sul Sole 24 Ore dell’ 8febbr aio scorso, le associazioni degli intermedia riavevano chiesto congiuntamente dei chiarimenti alle authority su una serie di dubbi interpretativi, arrivando ad auspicare la riapertura di una pubblica consultazione da parte dell’ Es ma. In particolare, nel sollevare il tema della tempistica di produzione della rendicontazione, le associazioni di categoria sottolineavano che« il rendiconto potrà essere prodotto dai distributori nel corso del 2019 solo dopo aver ricevuto tutte le informazioni dalle case prodotto e dopo aver effettuato le elaborazioni che a loro volta richiedono tempi tecnici». Adesso nel richiamo diatten zio nen°2/2019laC on sob precisa che« qualora le informazioni sugli strumenti finanziari non siano pubblicamente disponibili, gli intermediari distributori dovrebbero mettersi nelle condizioni di ottenerei dati necessari dai produttori. Quando l’intermediario non riesca ad ottenere i dati dal produttore in tempo utile dovrebbe prima di tutto valutare se può fornire informazioni adeguate al cliente sui costi dello strumento. E se il distributore ritiene di non essere in grado di ottenere informazioni sufficienti sui prodotti offerti per adempiere ai propri obblighi Mifid II, dovrebbe, nell’ambito delle proprie scelte di product governance, evitare di inserirli nella propria gamma prodotti». Intanto il dg dell’ A bi, Giovanni S abatini, ha espresso apprezzamento perilri chiamo della Consob.