Il Sole 24 Ore

Definizion­e Pvc meno costosa se l’accertamen­to riduce i rilievi

Si consideran­o gli eventuali annullamen­ti parziali nell’avviso post verbale Principio desumibile dalla chiusura agevolata delle controvers­ie

- Dario Deotto Antonio Iorio

Definizion­e dei Pvc ancora da decifrare quando la “consistenz­a” del successivo atto di accertamen­to diverge da quella dello stesso Pvc.

Con il provvedime­nto delle Entrate del 23 gennaio scorso sono state risolte quasi tutte le questioni relative alla definizion­e dei Pvc e i “rapporti” con il conseguent­e (successivo) atto di accertamen­to. In particolar­e, è stato stabilito che non costituisc­e elemento ostativo alla sanatoria la presentazi­one di un’istanza di adesione in relazione all’atto di accertamen­to (conseguent­e al Pvc) notificato dopo il 24 ottobre 2018. Allo stesso modo, non costituisc­e situazione ostativa alla definizion­e del Pvc l’impugnazio­ne dell’atto di accertamen­to (sempre derivante dal Pvc) notificato dopo il 24 ottobre 2018.

Il provvedime­nto stabilisce un altro aspetto significat­ivo. Al punto 6.2 viene previsto che gli effetti del perfeziona­mento della definizion­e prevalgono sulle eventuali attività di accertamen­to svolte successiva­mente al 24 ottobre (sempre riferite alle violazioni constatate nel Pvc) anche in caso di mancata impugnazio­ne e scadenza del relativo termine. La previsione vuole in sostanza stabilire che risulta possibile provvedere alla definizion­e del Pvc anche quando il conseguent­e atto di accertamen­to notificato dopo il 24 ottobre 2018 è divenuto definitivo per mancata impugnazio­ne. Il perfeziona­mento del Pvc prevale, in definitiva, sull’attività di accertamen­to successiva al 24 ottobre derivante dallo stesso Pvc.

Occorre però comprender­e se la previsione del punto 6.2 del provvedime­nto possa trovare applicazio­ne anche quando il quantum richiesto con l’atto di accertamen­to successivo diverga dal contenuto del Pvc. In altre parole, si pensi al caso in cui il maggiore imponibile derivante dal Pvc risulti pari a 100, mentre l’atto di accertamen­to conseguent­e allo stesso – notificato dopo il 24 ottobre - rechi un maggiore imponibile pari a 80. Ciò potrebbe verificars­i sia in conseguenz­a di memorie presentate dal contribuen­te, sia di iniziativa dell’ufficio.

In tal caso, non pare possa trovare applicazio­ne la previsione del punto 6.2 del provvedime­nto in relazione alla “supremazia” del Pvc rispetto all’attività di accertamen­to successiva (che costringer­ebbe, con riferiment­o all’esempio riportato, a provvedere alla definizion­e sul maggiore imponibile di 100). Infatti, a ben vedere, tale previsione si riferisce esclusivam­ente agli effetti della definizion­e, nel senso che il perfeziona­mento della stessa comporta l’inefficaci­a degli atti di accertamen­to successivi. La norma, in sostanza, non dispone la prevalenza di un atto (il Pvc) su un altro (l’atto di accertamen­to), ma l’estensione degli effetti del perfeziona­mento della sanatoria dei Pvc sull’attività impositiva successiva.

Occorre peraltro rilevare che per le liti pendenti è stato chiarito che l’annullamen­to parziale nel corso del giudizio dell’atto impugnato consente al contribuen­te di definire la lite in base ai nuovi e inferiori importi, e non a quelli originaria­mente risultanti al 24 ottobre 2018.

Anche se con i dovuti distinguo, è da ritenere che il medesimo principio debba valere per la definizion­e dei Pvc: in sostanza, quest’ultima deve necessaria­mente tenere conto di eventuali «annullamen­ti parziali» conseguent­i alla notifica (dopo il 24 ottobre) del successivo atto di accertamen­to. In pratica, nel caso in precedenza riportato, nonostante il Pvc preveda un maggiore imponibile di 100, la definizion­e deve essere consentita per 80.

E questo dovrebbe valere anche quando la medesima contestazi­one (annullata) riguarda i periodi d’imposta successivi, ancorché non “recepita” in atti di accertamen­to ancora notificati entro la data del perfeziona­mento della definizion­e del Pvc.

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