La disparità da superare sulle sentenze negative
Sanatoria delle liti pendenti a rischio disparità. Considerato che il provvedimento (Dl 119/2018) è entrato in vigore il 24 ottobre 2018, mentre la modulistica è stata approvata il 18 febbraio 2019 (e manca ancora il servizio web dell’Agenzia per presentare l’istanza telematica dai canali Entratel o Fisconline), è evidente che le sentenze negative depositate dopo il 24 ottobre 2018 possono avere un peso determinante.
Per evitare disparità, è necessario consentire ai contribuenti, che intendono avvalersi della chiusura delle liti pendenti, di non considerare le sentenze negative depositate dopo il 24 ottobre 2018. È chiaro che una sentenza della Cassazione, con pronuncia definitiva, depositata entro il 24 ottobre 2018, escluda l’accesso alla definizione. L’accesso, invece, non può essere negato al contribuente che, pur volendosi avvalere della definizione, in presenza di sentenza favorevole di secondo grado, non l’ha potuta fare perché mancava la modulistica, ma che ha ricevuto o riceverà una sentenza di Cassazione, con pronuncia definitiva, depositata dopo il 24 ottobre 2018. Non è pensabile che, per indisponibilità di istanza o canali di trasmissione, questi contribuenti possano essere beffati da una sentenza di legittimità diventata definitiva. Si spera, quindi, in un intervento di prassi dell’Agenzia.