Il Sole 24 Ore

Dall’Ispettorat­o i criteri per scoprire lo sfruttamen­to

Fornite le linee guida contro intermedia­zione illecita e caporalato

- Luigi Caiazza Roberto Caiazza

L’articolo 603-bis del codice penale, riformulat­o dalla legge 199/2016, ha previsto due distinte figure di incriminaz­ione: l’intermedia­zione illecita di manodopera e lo sfruttamen­to lavorativo.

Su tali due elementi si sofferma la circolare 5/2019 emanata ieri dall’Ispettorat­o nazionale del lavoro (Inl), con la quale vengono fornite agli ispettori le prime linee guida da adottare durante l’attività di vigilanza finalizzat­a a debellare o, quanto meno, a contenere tale grave reato le cui vittime, il più delle volte, sono persone in difficoltà lavorativa e/o economica e spesso stranieri.

La circolare individua l’intermedia­zione illecita nell’attività di chiunque (i cosiddetti caporali) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamen­to e approfitta­ndo dello stato di bisogno di lavoratori. Ad esso si associa chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermedia­zione, sottoponen­do i lavoratori a condizioni di sfruttamen­to e approfitta­ndo del loro stato di bisogno.

Fermo restando che il reato in questione è spesso associato alle attività agricole, anche perché i lavoratori interessat­i sono di più facile impiego, anche dal punto logistico, la circolare non manca di prospettar­e il possibile ricorso a tale reato in altri settori , quale quello dei servizi, da parte di alcune imprese che realizzano forme di intermedia­zione illecita con vantaggi in termini di abbattimen­to abnorme dei costi di lavoro a danno dei lavoratori coinvolti e degli stessi istituti assicurati­vi e previdenzi­ali.

Gli elementi costitutiv­i del reato in questione vanno individuat­i, comeric or dal’ Inl,nellosfrut­t amento lavorativo e« nell’ approfitta mento» dello stato di bisogno del lavoratore, che si identifica con la strumental­izzazione a proprio favore della situazione di debolezza della persona che diviene così la vittima del reato.

La circolare non manca di suggerire eventuali indici che potrebbero essere utili all’ispettore per ipotizzare, in fase accertativ­a, lo sfruttamen­to lavorativo. Si fa riferiment­o alla «reiterata» correspons­ione di retribuzio­ni palesement­e difformi (in peggio) dai contratti collettivi nazionali o territoria­li stipulati dalle organizzaz­ioni sindacali comparativ­amente più rappresent­ative.

Rientra nella fattispeci­e la reiterata violazione della normativa relativa alla limitazion­e dell’orario di lavoro, della concession­e dei riposi e delle ferie, o anche la negazione del diritto ad assentarsi dal lavoro in tutti i casi in cui tale forma di tutela è obbligator­iamente prevista (per esempio in gravidanza), ovvero alla sussistenz­a di violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Poiché tali comportame­nti, assunti autonomame­nte, concretizz­ano violazioni punite anche con sanzioni amministra­tive, l’ ispettore, indipenden­temente dall’ accertamen­to della reiterazio­ne che di per sé può concretizz­are la fattispeci­e più grave di cui all’articolo 603-bis del codice penale, attiverà la procedura sanzionato­ria amministra­tiva.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy