Il Sole 24 Ore

Bonus R&S circoscrit­to per i gruppi di imprese

Obiettivi della manovra: limitare il beneficio e le attività di tipo elusivo

- Giacomo Albano Carlo Maria Andò

Stretta sul bonus ricerca e sviluppo per i gruppi. La legge di Bilancio ha apportato numerose modifiche alla disciplina del credito d’ imposta R& S, intervenen­dosia sul meccanismo di calcolo del beneficio sia sugli obblighi documental­i, ed introducen­do restrizion­i perla ricerca svoltane i gruppi.

In questo contesto, in continuità con il Dl 87/2018, è evidente l’intenzione di porre sotto la lente la ricerca infragrupp­o. Si è infatti assistito all’introduzio­ne di una serie di misure atte, in taluni casi, a limitare l’ entità del beneficio–come nel caso dell’ inammissib­ilità delle spese per l’acquisto infragrupp­o di competenze tecniche e privative industrial­i – e in altri casi a disincenti­vare comportame­nti elusivi.

In tema di ricerca infragrupp­o, tra le modifiche apportate dalla legge di Bilancio, suscita particolar­e interesse la nuova disciplina delle spese agevolabil­i relative alla cosiddetta ricerca «extra muros». Viene ora previsto che, tra le spese relative ai contratti di ricerca affidata a soggetti terzi, debbano escludersi i contratti con le imprese appartenen­ti al medesimo gruppo dell’ impresa committent­e. Da una prima lettura della norma, erano sorti non pochi timori che questa esclusione dovesse intendersi come un divieto assoluto di agevolazio­ne dei costi di ricerca infra gruppo. Tuttavia, dovrebbero ritenersi valide le puntualizz­azioni della relazione illustrati­vaal Dm 27 maggio 2015, che aveva chiarito che le commesse affidate alle società del gruppo dovessero ritenersi escluse dalle spese per ricerca «extra muros», qualifican­dosi piuttosto ai fini dell’ agevolazio­ne nell’ambito della ricerca« in tram uros ».

L’esplicita esclusione dalla ricerca «extra muros» prevista dalla nuova norma non pare, quindi, produrre effetti diversi rispetto alla disciplina precedente, potendosi ritenere chela ricerca infra gruppo rimanga, come in passato, ancora agevola bile secondo le regole già chiarite dalla circolare 5/E/2016. Questo è confermato dalla relazione illustrati­va al Ddl Bilancio, che fa espressame­nte salva la regola della riqualific­azione in ricerca «intra muros» dei contratti di ricerca stipulati con altre imprese dello stesso gruppo.

Al comma 72 della legge di Bilancio è inoltre presente una norma interpreta­tiva secondo la quale, nell’ambito dell’ attività di R& S eseguita da commission­ari residenti per conto di imprese residenti in U e, Se e op aesiwhit el ist(agevol abile ai sensi del comma 1- bis del Dl 145/2013), assumono rilevanza esclusivam­ente le spese ammissibil­i relative alle attività di ricerca svolte direttamen­te e in laboratori­o strutture situati nel territorio dello Stato. Questa previsione sembra voler colpire eventuali abusi in ca sodi localizzaz­ione fittizia dell’ attività R& Sin capo aduna commission­aria italiana la quale, affidando a sua voltala ricerca a soggetti terzi al di fuori del territorio­nazionale, possa configurar­si come mero« conduit ».

L’ attuale formulazio­ne della norma, nello scoraggiar­e configuraz­ioni elusive, pare tuttavia fin troppo penalizzan­te per le commission­arie italiane che, pur affidando in par tela ricerca a soggetti terzi, mantengono un ruolo significat­ivo nello sviluppo dei progetti apportando know howe competenze. A tal proposito, andrebbero meglio chiari tisia i risvolti applicativ­i che l’ efficacia temporale della norma che, in quanto interpreta­tiva, avrebbe in principio effetti retroattiv­i.

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