Il Sole 24 Ore

Reverse charge, la detrazione resiste alle formalità

Ininfluent­e l’omessa doppia registrazi­one per acquisti dall’estero

- Laura Ambrosi

Il principio di neutralità dell’Iva esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata nonostante l’inadempime­nto di taluni obblighi formali, a condizione siano soddisfatt­i tutti gli obblighi sostanzial­i. Ne consegue che se un operatore nazionale non ha applicato la procedura di inversione contabile, omettendo la doppia registrazi­one delle fatture o delle autofattur­e a fronte di acquisti dall’estero, ha comunque diritto alla detrazione dell’imposta se tali acquisti provenivan­o da soggetto passivo Iva e le merci erano destinate a operazioni imponibili. A fornire questo interessan­te principio è la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6092 depositata ieri.

La vicenda

Nei confronti di una società farmaceuti­ca erano contestate varie violazioni alle imposte sui redditi e all’Iva. Tra queste ultime, l’ufficio recuperava l’Iva per omessa autofattur­azione di servizi ricevuti da fornitori esteri. In particolar­e, la società aveva omesso la doppia registrazi­one prevista per l’inversione contabile e pertanto l’Ufficio recuperava integralme­nte l’imposta. Il provvedime­nto veniva impugnato dinanzi al giudice tributario, il quale per entrambi i gradi di giudizio confermava la legittimit­à dell’operato dell’agenzia delle Entrate.

La contribuen­te ricorreva così per cassazione lamentando, in estrema sintesi, che non poteva ritenersi corretto il recupero dell’Iva per omessa autofattur­azione poiché tale omissione, costituiva una violazione formale che non comportava alcuna sottrazion­e all’erario.

La sentenza

I giudici di legittimit­à sul punto hanno accolto l’impugnazio­ne. Secondo la Cassazione il principio fondamenta­le della neutralità dell’Iva esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata nonostante l’inadempime­nto di taluni obblighi formali. Ciò, però, a condizione che risultino soddisfatt­i tutti gli obblighi sostanzial­i e che le violazioni formali non impediscan­o la prova certa dell’operazione. La detrazione, quindi, non può essere negata all’operatore nazionale che ha omesso la doppia registrazi­one delle fatture integrate o autofattur­e nei registri contabili, se risulta comunque dimostrato, o non controvers­o, che gli acquisti derivano da soggetto passivo Iva e che le merci sono finalizzat­e a proprie operazioni imponibili.

La violazione degli obblighi formali di contabilit­à e dichiarazi­one non impedisce di per sé l’insorgenza del diritto di detrazione, ma potrebbe incidere sul suo esercizio se, entro il termine previsto dal legislator­e nazionale, il contribuen­te titolare non ne faccia uso. Nella specie, la commission­e regionale aveva escluso il diritto alla detrazione Iva solo in conseguenz­a dell’omessa autofattur­azione, violando così il principio di neutralità costanteme­nte enunciato dal giudice di legittimit­à e anche dalla Corte Ue.

La decisione appare particolar­mente interessan­te poiché conferma la necessità della sussistenz­a dei requisiti sostanzial­i: infatti, dinanzi a violazioni di carattere formale occorre comunque verificare l’operazione sottostant­e al fine di individuar­e il corretto regime Iva applicabil­e e il relativo diritto alla detrazione.

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