Reverse charge, la detrazione resiste alle formalità
Ininfluente l’omessa doppia registrazione per acquisti dall’estero
Il principio di neutralità dell’Iva esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata nonostante l’inadempimento di taluni obblighi formali, a condizione siano soddisfatti tutti gli obblighi sostanziali. Ne consegue che se un operatore nazionale non ha applicato la procedura di inversione contabile, omettendo la doppia registrazione delle fatture o delle autofatture a fronte di acquisti dall’estero, ha comunque diritto alla detrazione dell’imposta se tali acquisti provenivano da soggetto passivo Iva e le merci erano destinate a operazioni imponibili. A fornire questo interessante principio è la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6092 depositata ieri.
La vicenda
Nei confronti di una società farmaceutica erano contestate varie violazioni alle imposte sui redditi e all’Iva. Tra queste ultime, l’ufficio recuperava l’Iva per omessa autofatturazione di servizi ricevuti da fornitori esteri. In particolare, la società aveva omesso la doppia registrazione prevista per l’inversione contabile e pertanto l’Ufficio recuperava integralmente l’imposta. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario, il quale per entrambi i gradi di giudizio confermava la legittimità dell’operato dell’agenzia delle Entrate.
La contribuente ricorreva così per cassazione lamentando, in estrema sintesi, che non poteva ritenersi corretto il recupero dell’Iva per omessa autofatturazione poiché tale omissione, costituiva una violazione formale che non comportava alcuna sottrazione all’erario.
La sentenza
I giudici di legittimità sul punto hanno accolto l’impugnazione. Secondo la Cassazione il principio fondamentale della neutralità dell’Iva esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata nonostante l’inadempimento di taluni obblighi formali. Ciò, però, a condizione che risultino soddisfatti tutti gli obblighi sostanziali e che le violazioni formali non impediscano la prova certa dell’operazione. La detrazione, quindi, non può essere negata all’operatore nazionale che ha omesso la doppia registrazione delle fatture integrate o autofatture nei registri contabili, se risulta comunque dimostrato, o non controverso, che gli acquisti derivano da soggetto passivo Iva e che le merci sono finalizzate a proprie operazioni imponibili.
La violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione non impedisce di per sé l’insorgenza del diritto di detrazione, ma potrebbe incidere sul suo esercizio se, entro il termine previsto dal legislatore nazionale, il contribuente titolare non ne faccia uso. Nella specie, la commissione regionale aveva escluso il diritto alla detrazione Iva solo in conseguenza dell’omessa autofatturazione, violando così il principio di neutralità costantemente enunciato dal giudice di legittimità e anche dalla Corte Ue.
La decisione appare particolarmente interessante poiché conferma la necessità della sussistenza dei requisiti sostanziali: infatti, dinanzi a violazioni di carattere formale occorre comunque verificare l’operazione sottostante al fine di individuare il corretto regime Iva applicabile e il relativo diritto alla detrazione.