Il Sole 24 Ore

Quote cedute per avere il forfait: non scatta l’abuso del diritto

Il trasferime­nto fittizio della partecipaz­ione configura però evasione Il legittimo rinvio di incassi per restare nei 65mila euro non è un vantaggio indebito

- Dario Deotto

Le operazioni di riorganizz­azione hanno sin qui quasi sempre riguardato le imprese. Tuttavia, l’inevitabil­e processo di “disinterme­diazione” comporta che anche molte attività profession­ali devono riorganizz­arsi, magari utilizzand­o nuovi istituti, come la Stp o, sempliceme­nte, il nuovo regime forfettari­o. Quest’ultimo regime sta riscuotend­o molto interesse, e molti soggetti si sono messi o si vogliono mettere nelle condizioni per fruirne. E, immancabil­mente, viene tirato in ballo l’abuso del diritto.

Una prima questione è quella del limite di 65mila euro di ricavi o compensi. Sono già stati rilevati su queste pagine i rischi che si corrono a far emettere le fatture da soggetti che non hanno eseguito la prestazion­e (si veda Il Sole 24 Ore del 25 febbraio). Ma da qualche parte è stato adombrato anche che l’eventuale rinvio dell’incasso all’anno successivo – da parte di chi ha eseguito la prestazion­e per non superare il limite di 65mila euro – possa costituire un’ipotesi di elusione. Va ribadito, però, che l’elusione è un fenomeno davvero residuale, che si realizza quando, attraverso operazioni legittime, il vantaggio fiscale conseguito risulta indebito e non ascrivibil­e all’evasione. Quando però il vantaggio è legittimo, l’indagine deve fermarsi. Già nella relazione di accompagna­mento del vecchio articolo 37-bis del Dpr 600/1973 veniva specificat­o che la scelta del periodo d’imposta in cui incassare proventi o pagare spese non poteva che costituire un legittimo risparmio tributario. Per cui, non vi può essere alcun dubbio che il rinvio dell’incasso di taluni compensi all’anno successivo non costituisc­e in alcun modo abuso del diritto/elusione.

Altra vicenda – molto più delicata – è quella dell’elemento ostativo relativo al divieto di partecipar­e a società di persone e soggetti assimilati, nonché del controllo diretto o indiretto di Srl o associazio­ni in partecipaz­ione che esercitano attività economiche direttamen­te o indirettam­ente riconducib­ili a quelle svolte dal soggetto in regime forfettari­o.

Al riguardo, in particolar­e per evitare la condizione ostativa del controllo della Srl, sono stati fatti (o si stanno ipotizzand­o di fare) trasferime­nti o frazioname­nti della quota di partecipaz­ione a terzi.

La questione, sotto il profilo dell’abuso, è molto semplice. Basterebbe ricordare le indicazion­i date con la circolare 26/E/2016 sull’assegnazio­ne agevolata dei beni (legge 208/2015). Per quest’ultima occorreva che l’immobile fosse diverso da quelli strumental­i per destinazio­ne. Tale condizione andava verificata al momento dell’assegnazio­ne. Così, l’Agenzia ha ritenuto che un fabbricato utilizzato direttamen­te dalla società, ma poi concesso in locazione prima dell’assegnazio­ne, potesse essere oggetto dell’agevolazio­ne. Questo perché si trattava di una scelta che permetteva di cogliere un vantaggio previsto dal sistema, in sostanza si trattava di un legittimo risparmio d’imposta. Chiarament­e, occorreva che il contratto di locazione non fosse “finto”. In tal caso, però, non si poteva parlare di abuso del diritto, ma di evasione, la quale si verifica anche in tutti i casi in cui vi è un’asimmetria tra la situazione formale e quella reale (nell’elusione, invece, non vi è alcuna divergenza tra apparenza e realtà: è solo il vantaggio che è indebito).

Lo stesso principio deve valere per il forfait. In sostanza, se la quota, al fine di evitare il controllo (che è anche quello “di fatto”) nella Srl che esercita attività riconducib­ile a quella svolta dal soggetto in regime forfettari­o, viene fittiziame­nte trasferita a terzi (che si tratti di familiari o meno), non si realizza alcuna ipotesi di abuso del diritto ma, sempliceme­nte, di evasione (tenendo conto che anche nel concetto civilistic­o di “controllo di fatto” rilevano le persone interposte). Per l’Agenzia saranno sufficient­i delle presunzion­i semplici, purché gravi, precise e concordant­i.

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