Il Sole 24 Ore

Trasformaz­ione in Stp dello studio da tassare come «realizzati­va»

La neutralità del riassetto viene spesso negata per il reddito autonomo

- Maurizio Nadalutti Stefano Zanardi

La netta separazion­e, risalente agli anni 70 del secolo scorso, tra la disciplina del reddito d’impresa e quello di lavoro autonomo comincia a creare qualche problema in consideraz­ione dei notevoli cambiament­i che stanno investendo le profession­i intellettu­ali.

Questo nonostante negli ultimi anni vi sia stato un avviciname­nto della disciplina del reddito di lavoro autonomo a quella del reddito d’impresa; si pensi alla rilevanza (nel reddito di lavoro autonomo) di plusvalenz­e e minusvalen­ze, così come all’assoggetta­mento a imposizion­e del corrispett­ivo percepito a seguito della cessione della clientela. Nella stessa direzione si rileva anche l’introduzio­ne delle società tra profession­isti (Stp), che, oramai è pacifico, producono reddito d’impresa. È del tutto assente, invece, una disciplina fiscale relativa alle operazioni di riorganizz­azione degli studi profession­ali.

Con riferiment­o a quest’ultime vanno citate le recenti risposte agli interpelli 107/2018 e 125/2018. Nella prima è stata trattata la trasformaz­ione dell’associazio­ne profession­ale in Stp costituita nella forma di società di persone: l’operazione è stata ritenuta realizzati­va in quanto la fattispeci­e non si concretizz­erebbe in un mero mutamento della forma giuridica della società, ma in una trasformaz­ione eterogenea in base all’articolo 171, comma 2, del Tuir, comportand­o così l’emersione di plusvalenz­e sui beni strumental­i ex articolo 54, comma 1-bis, lettera a), e l’applicazio­ne della disciplina dell’articolo 9, comma 2, che considera corrispett­ivi conseguiti il valore normale dei beni e dei crediti conferiti in società ed enti.

Anche il conferimen­to di uno studio profession­ale individual­e in una Stp è stato ritenuto realizzati­vo dalle Entrate. Nella risposta ad interpello 125/2018, riguardant­e il conferimen­to di uno studio odontoiatr­ico in una Stp costituita nella forma di Srl, l’operazione è stata infatti considerat­a realizzati­va in quanto l’oggetto del conferimen­to – lo studio odontoiatr­ico – non svolgerebb­e attività commercial­e e, pertanto, non può qualificar­si come azienda, così da beneficiar­e del regime di neutralità previsto dall’articolo 176 del Tuir.

Da tali consideraz­ioni si desume come nell’ambito delle operazioni di riorganizz­azione degli studi profession­ali vi sia una discrimina­zione ormai obsoleta, specie quando si realizza un “passaggio”, nelle diverse forme giuridiche ora utilizzabi­li, tra il reddito di lavoro autonomo e quello d’impresa. Appare indifferib­ile, quindi, anche consideran­do che talune riorganizz­azioni nell’ambito delle attività intellettu­ali risultano ora “necessitat­e”, una rivisitazi­one della disciplina di queste ultime.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy