Dichiarazione Iva 2019, check up sulle abilitazioni per il visto
Va verificato il collegamento con il professionista se si invia con l’utenza di studio Chi non ha la polizza Rc o non ha avvisato le Entrate non è autorizzato a «vistare»
Chi rilascia il visto di conformità deve anche trasmettere la dichiarazione annuale Iva 2019. Quando invece l’invio è effettuato attraverso l’utenza dello studio, deve essere verificato il “collegamento” del professionista che ha apposto il visto, fermo restando che quest’ultimo deve comunque risultare iscritto presso il registro dei soggetti abilitati tenuto presso la direzione regionale delle Entrate competente. Sono queste le principali regole da osservare nel rilascio del visto di conformità che ci vengono ricordate nelle “avvertenze” inserite quest’anno nelle istruzioni al modello Iva.
Tra i soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità (articolo 3, comma 3, lettere a) e b), Dpr 322/1998) figurano gli iscritti nell’albo dei commercialisti ed esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro, i quali possono svolgere la loro attività (in alternativa o in contemporanea):
in forma individuale;
mediante una società di servizi;
tramite uno studio associato;
con una società tra professionisti.
L’abilitazione non è automatica. Bisogna presentare alla direzione regionale una comunicazione in cui vanno indicati i dati del professionista e, se la trasmissione avviene tramite l’utenza Entratel della società/ associazione, anche quelli di queste ultime. Va poi allegata (anche) copia dell’assicurazione professionale.
Inoltre, i professionisti che intendono rilasciare il visto di conformità, salvo alcune eccezioni, oltre al possesso della partita Iva, devono essere già in possesso dell’abilitazione a Entratel. In particolare, quando l’invio delle dichiarazioni avviene per il tramite dell’utenza della società di servizi, il professionista non deve necessariamente disporre di una (propria) abilitazione a Entratel, mentre se l’utenza è quella dell’associazione professionale è sufficiente che il possesso della partita Iva e dell’utenza Entratel sussistano in capo a quest’ultima.
Come ricordano le “avvertenze” inserite nelle istruzioni al modello Iva 2019, quando la trasmissione delle dichiarazioni viene effettuata dalla società di servizi o dallo studio associato è necessario che sia verificato il “collegamento” con chi appone il visto. A tal fine, nell’ipotesi della società di servizi il professionista che “vista” deve possedere la maggioranza assoluta del capitale sociale o, in caso di più soci, questa deve essere posseduta da più professionisti abilitati all’apposizione del visto. Il requisito della maggioranza assoluta, proprio perché sottintende che le attività siano state effettuate sotto il diretto controllo del professionista che rilascia il visto, deve sussistere per l’intero periodo d’imposta e fino al rilascio del visto (circolare 12/E del 2012). Nel caso dell’associazione professionale, invece, la metà degli associati deve essere costituita da soggetti legittimati (articolo 3, comma 3, lettere a) e b), Dpr 322/1998).
Il professionista, che svolge l’attività nell’ambito di un’associazione professionale e non possiede un’autonoma partita Iva, può comunque avvalersi della società di servizi, sempreché il capitale della stessa sia posseduto a maggioranza assoluta da uno o più professionisti abilitati (circolare 28/E del 2014).
È il singolo professionista a essere abilitato al rilascio del visto. Pertanto, ogni altro professionista appartenente all’associazione o alla società che non abbia a sua volta presentato la comunicazione non è autorizzato in tal senso.
L’ipotesi della società tra professionisti è stata sostanzialmente assimilata a quella della società di servizi. Valgono quindi le precisazioni fornite per queste ultime considerando, però, che il requisito del “collegamento” è soddisfatto se il professionista che vista è (semplicemente) uno dei soci.
Infine, nonostante nelle citate “avvertenze” non si faccia alcun riferimento alla necessità che il professionista rivesta la qualifica di socio/associato nel soggetto che invia il modello vistato, tale requisito è previsto nel decreto 164 del 1999, oltre che richiamato in svariati interventi di prassi (tra cui la circolare 28/E del 2014).