Il Sole 24 Ore

Compensazi­oni sopra soglia libere dopo dieci giorni

La presentazi­one del modello determina l’utilizzabi­lità delle somme

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L’apposizion­e del visto di conformità da parte del profession­ista o dei soggetti che esercitano il controllo contabile libera le compensazi­oni sopra soglia dal decimo giorno successivo a quello di presentazi­one della dichiarazi­one vistata. L’eventuale utilizzo del credito (esistente) in assenza di visto di conformità, o in presenza di visto irregolare, è punito con la sanzione amministra­tiva del 30 per cento.

Le eccedenze Iva fino a 5mila euro che emergono dal modello relativo al 2018, possono essere usate in compensazi­one fin dal 1° gennaio 2019.

Quando le compensazi­oni sono “verticali” non ci sono particolar­i problemati­che. Va però ricordato che talune compensazi­oni “Iva da Iva” potrebbero non rientrare in tale categoria. Si tratta dell’ipotesi in cui il debito (Iva) che si va ad assolvere è maturato prima del credito (sempre Iva) che s’intende utilizzare.

In caso di compensazi­oni “orizzontal­i”, gli utilizzi che comportano il superament­o della soglia dei 5mila euro devono invece attendere la presentazi­one della dichiarazi­one dotata di visto di conformità da cui scaturisce il credito. In base a quanto stabilito nel primo comma dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997 (come modificato dal Dl 50/2017), tali compensazi­oni possono essere effettuate a partire dal decimo giorno successivo a quello della presentazi­one della dichiarazi­one annuale (o dell’istanza trimestral­e) da cui il credito emerge.

Si deve poi tenere conto anche del limite, questa volta massimo, di 700mila euro, che sale a 1 milione per i subappalta­tori operanti nel campo dell’edilizia con volume d’affari composto per almeno l’80% da prestazion­i in subappalto. Tali limiti riguardano le compensazi­oni effettuate nell’anno solare, a prescinder­e dall’anno di riferiment­o delle eccedenze a credito (rilevano anche i rimborsi in procedura semplifica­ta).

In caso di utilizzo di crediti esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste, tra le quali rientrano le compensazi­oni sopra soglia in assenza di visto di conformità o con visto irregolare, si applica la sanzione del 30% (articolo 13, comma 4, Dlgs 471/1997). Ricordiamo, in proposito, che il credito è considerat­o esistente quando viene usato in misura maggiore rispetto a quella spettante o in violazione delle modalità stabilite; il credito è invece inesistent­e se manca, in tutto o in parte, il presuppost­o costitutiv­o e l’inesistenz­a non è riscontrab­ile mediante la liquidazio­ne automatica della dichiarazi­one.

Le deleghe di pagamento recanti gli utilizzi “orizzontal­i” devono in ogni caso transitare attraverso i canali telematici messi a disposizio­ne dall’agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

A seguito delle novità dettate nella compilazio­ne del quadro VL bisognerà poi fare attenzione alla gestione dei crediti in presenza di debiti periodici non onorati. Infatti, il credito spendibile, tanto in compensazi­one “orizzontal­e” quanto “verticale”, è quello che scaturisce dal dichiarati­vo e che, quindi, non può comprender­e le eventuali somme non pagate alla data di presentazi­one del modello.

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