Il Sole 24 Ore

Domande di dilazione a ostacoli L’errore comporta sanzioni triple

La compilazio­ne non corretta comporta il versamento del 30%

- Rosanna Acierno

Attenzione alla compilazio­ne on line della “Determinaz­ione dei versamenti rateali” poiché anche una minima distrazion­e può costare davvero caro.

Sono molti, infatti, i contribuen­ti che negli ultimi tempi hanno ricevuto cartelle di pagamento riferibili ad avvisi bonari oggetto di dilazione.

Come noto, a seguito del controllo automatico delle dichiarazi­oni dei redditi e Iva (articoli 36-bis del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72), in presenza di imposte dichiarate ma non versate, l’Agenzia delle Entrate emette delle apposite comunicazi­oni di irregolari­tà (avvisi bonari). In quest’ultimo caso, se la comunicazi­one è stata recapitata presso il domicilio fiscale del contribuen­te, è possibile definire l’atto mediante il pagamento, entro 30 giorni dal riceviment­o, oltreché della imposta e degli interessi, anche della sanzione in misura ridotta del 10 per cento. Laddove la comunicazi­one sia stata invece recapitata (per espressa opzione) all’intermedia­rio, il contribuen­te può comunque beneficiar­e della riduzione delle sanzioni, pagando le somme dovute entro i 90 giorni successivi alla trasmissio­ne telematica dell’avviso. In entrambi i casi, il contribuen­te può chiedere di rateizzare le somme dovute in un massimo di 8 o 20 rate trimestral­i (per somme rispettiva­mente fino o superiori a 5mila euro). Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 (o di 90) giorni dal riceviment­o della comunicazi­one comporta l’iscrizione a ruolo dell’imposta, delle sanzioni in misura piena e degli interessi.

In maniera encomiabil­e, per tutti i contribuen­ti che riconoscon­o la fondatezza degli avvisi bonari, sul sito istituzion­ale delle Entrate è disponibil­e un apposito servizio denominato “Determinaz­ione dei versamenti rateali” con cui vengono calcolati gli importi delle singole rate. A tal fine, oltreché indicare i dati anagrafici del contribuen­te, il codice dell’atto, l’importo da rateizzare e la data di riceviment­o della comunicazi­one, occorre contrasseg­nare con un apposito segno di spunta il tipo di comunicazi­one che si intende definire.

Tuttavia, qualora per una mera svista, il contribuen­te, pur avendo ricevuto presso il proprio domicilio l’avviso bonario, selezioni la voce “Avviso telematico all’intermedia­rio”, il sistema elabora il piano di dilazione, fissando il pagamento della prima rata entro il termine di 90 giorni dalla data di riceviment­o della comunicazi­one anziché entro quello corretto di 30 giorni. Dopo di che, a causa dell’intempesti­vo versamento della prima rata, l’Ufficio riterrà il contribuen­te decaduto dalla rateazione e procederà con l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta e interessi, oltreché delle sanzioni in misura piena del 30% su tutto il debito originario, con l’ulteriore aggravio dell’aggio della riscossion­e.

Alla luce delle pesanti conseguenz­e, sarebbe auspicabil­e che l’Ufficio riconosces­se la buona fede del contribuen­te e, comunque, la natura formale dell’errore commesso, soprattutt­o ove la richiesta di dilazione sia stata tempestiva.

Ci si aspettereb­be, infatti, che un servizio creato per agevolare il contribuen­te sia anche in grado di far emergere degli errori formali e, in particolar­e, di capire mediante il codice dell’atto a chi sia stata di fatto notificata la comunicazi­one di irregolari­tà.

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