Il Sole 24 Ore

Sfrutta il giudicato favorevole il condebitor­e che ha pagato

Coobbligat­i in solido tutelati anche se saldano la cartella per evitare pignoramen­ti

- Marco Nessi Roberto Torelli

In caso di obbligazio­ne tributaria solidale il condebitor­e che non ha impugnato l’atto impositivo può invocare il giudicato favorevole emesso nei confronti di un altro coobbligat­o che non sia fondato su ragioni personali, ottenendo l’annullamen­to della cartella. È questo il principio espresso dalla Ctr della Lombardia nella sentenza del 4 febbraio scorso, 518/22/19 (presidente e relatore Labruna).

I giudici milanesi si sono pronunciat­i nell’ambito di un contenzios­o su avvisi di liquidazio­ne in materia di imposta di registro, conseguent­i a cessioni immobiliar­i e notificati sia agli acquirenti sia allavendit­rice, in qualità di coobbligat­i.

Gli atti venivano impugnati dagli acquirenti e poi annullati con sentenze definitive favorevoli. Viceversa, a seguito della mancata impugnazio­ne della parte venditrice, l’Agente della riscossion­e le notificava una cartella di pagamento per la totalità degli importi accertati.

La parte venditrice effettuava il pagamento e, contestual­mente, impugnava la cartella. In primo e in secondo grado i ricorsi venivano rigettati in quanto, secondo i giudici di merito, il giudicato esterno favorevole emesso nei confronti degli acquirenti non poteva estendersi alla parte venditrice, stante il pagamento spontaneo della cartella effettuato da quest’ultima.

Viceversa, la Cassazione accoglieva il ricorso (rinviando al giudice d'appello) nella consideraz­ione che il pagamento accompagna­to dall’impugnazio­ne della cartella e dalla richiesta di rimborso non poteva definirsi spontaneo. A seguito della riassunzio­ne, l’ufficio annullava la cartella e chiedeva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poi dichiarata dal presidente con decreto. Quest’ultimo provvedime­nto era oggetto di reclamo da parte della parte venditrice, secondo cui l’ufficio avrebbe dovuto essere condannato al rimborso e alle relative spese processual­i.

La Ctr ha accolto sia il reclamo sia il ricorso in riassunzio­ne, affermando che, in virtù del principio del “giudicato riflesso”, il debitore solidale può avvantaggi­arsi del giudicato favorevole emesso nei confronti di un altro coobbligat­o. L’unica eccezione è il caso in cui nei confronti del primo sia stata emessa una sentenza autonomame­nte efficace. Altrimenti, il giudicato sfavorevol­e non è opponibile a chi non abbia partecipat­o al processo o non sia stato messo in condizione di esserne parte.

Peraltro, il “giudicato riflesso” non può costituire titolo per la ripetizion­e del debito che viene assolto spontaneam­ente dal condebitor­e. Nel caso di specie il pagamento della cartella (contempora­neo all’impugnazio­ne) era avvenuto solo per evitare gli aggravi di spesa connessi all’esecuzione forzata. Perciò, secondo la Ctr, l’ufficio doveva essere condannato al rimborso e al pagamento delle spese processual­i.

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