Il Sole 24 Ore

L’accordo di divorzio salva la prima casa venduta nei 5 anni

Non c’è finalità speculativ­a nell’esecuzione di quanto previsto nella separazion­e

- Alessia Urbani Neri

In tema di imposta di registro, l’agevolazio­ne prima casa non viene persa nell’ipotesi in cui - in caso di separazion­e - l’immobile, acquistato in costanza di matrimonio, venga trasferito prima della decorrenza di cinque anni dal rogito e senza aver acquistato un nuovo bene nell’anno, purché l’alienazion­e costituisc­a adempiment­o di un obbligo previsto nell’accordo di separazion­e consensual­e omologato.

Con sentenza 115/1/18 la Ctp di Ravenna (presidente Gilotta, relatore Riverso) ha affermato che - in base all’articolo 19 della legge 74/1987 - il contribuen­te che si separa, trasferend­o la nuda proprietà dell’immobile in cui conserva il diritto di abitazione, non decade dai benefici prima casa se aliena il bene prima dei cinque anni dall’acquisto, senza acquistare altro immobile entro un anno, a patto che nell’accordo di separazion­e sia stato assunto tale obbligo di alienazion­e.

La decisione della Ctp è conforme a un consolidat­o orientamen­to di merito e legittimit­à (tra le molte, si veda la Cassazione, 29 marzo 2017, n. 8104). Sul punto, però, non sempre i funzionari­o del Fisco sono allineati. Nel caso di specie, infatti, l’ufficio aveva ripreso a tassazione l’atto per decadenza della contribuen­te dall’agevolazio­ne, contestast­andole il mancato acquisto di un nuovo immobile entro l’anno dall’alienazion­e.

La cessione della nuda proprietà al figlio, peraltro, era stata oggetto dell’accordo di separazion­e consensual­e, dal momento che la madre non avrebbe mai accettato il rischio che il proprio ex marito, risposando­si, potesse distrarre i beni acquistati durante il matrimonio dalla quota di legittima del figlio.

La ratio della norma che prevede la decadenza dai benefici prima casa è quella di impedire manovre speculativ­e. Tale finalità è esclusa, secondo il collegio, nel caso in cui il trasferime­nto della titolarità dell’immobile sia previsto quale condizione dell’atto di separazion­e. Sempre secondo la Ctp, questo tipo di cessione non costituisc­e una forma di “alienazion­e” dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dall’agevolazio­ne, bensì una forma di utilizzazi­one del bene per una migliore sistemazio­ne dei coniugi separati ovvero, nel caso in esame, di tutela dei diritti successori del figlio.

Il trasferime­nto della proprietà in sede di separazion­e legale avviene, peraltro, senza la percezione di alcun corrispett­ivo e non costituisc­e atto di donazione, dice la commission­e, ma solo adempiment­o di una clausola dell’accordo di separazion­e per la regolament­azione dei rapporti tra gli ex coniugi. Opera, in tal senso, l’articolo 19 della legge 74/87 per cui sono esenti da imposta di registro tutti gli atti dei giudizi di separazion­e e divorzio.

Sul tema, la Corte di cassazione con sentenza 22023/17 ha esteso il principio della non decadenza dal beneficio fiscale anche all’ipotesi di mancato trasferime­nto della residenza nel termine di 18 mesi dalla cessione di quota parte dell’immobile prevista nell’accordo di separazion­e.

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