Il Sole 24 Ore

Solare, registro ridotto sul diritto di superficie

La «concession­e» relativa a un terreno agricolo evita l’aliquota ordinaria

- Marco Ligrani

La costituzio­ne del diritto di superficie su un terreno agricolo, destinato a ospitare un impianto fotovoltai­co, sconta l’imposta di registro in misura ridotta. Infatti, non si tratta di un trasferime­nto di proprietà ma di un diritto reale di godimento e, pertanto, si applica l’aliquota agevolata dell’8%, in luogo di quella ordinaria del 15 per cento. È questo, in estrema sintesi, il principio espresso dalla Commission­e tributaria regionale della Liguria (sentenza 354/2/2018, presidente Veturini e relatore Pennucci), che ha confermato il verdetto di primo grado, con cui la Ctp aveva parzialmen­te annullato un avviso di liquidazio­ne emesso dall’agenzia delle Entrate.

La vicenda

Una società aveva stipulato un atto di costituzio­ne del diritto di superficie su alcuni terreni agricoli, con l’intento di realizzarv­i degli impianti fotovoltai­ci; all’atto della registrazi­one, era stata applicata l’imposta di registro nella misura dell’8% (vigente ratione temporis), in base al disposto del primo capoverso dall’articolo 1 della Tariffa, parte prima, che riguarda gli atti traslativi o costitutiv­i di diritti reali di godimento.

L’ufficio, tuttavia, riteneva scorretta la tassazione ridotta e ridetermin­ava l’imposta con l’aliquota ordinaria del 15%, in base al secondo capoverso della norma che ha per oggetto il trasferime­nto dei terreni.

Inoltre, le Entrate richiedeva anche l’imposta fissa sul diritto di prelazione per l’eventuale acquisto dei terreni. La società replicava sostenendo che non ricorrevan­o i presuppost­i previsti dall’articolo 21 del Dpr 131/1986.

Da qui l’impugnazio­ne da parte della Srl, la cui tesi difensiva trovava accoglimen­to in relazione alla misura dell’aliquota applicabil­e.

La sentenza

La Ctr, in particolar­e, richiamava la sentenza 16495/2003 della Cassazione, con cui la Corte aveva confermato l’applicazio­ne dell’aliquota ridotta alla costituzio­ne di una servitù di elettrodot­to. Più in dettaglio, la commission­e ligure – in linea con il proprio precedente 756/1/2017 – ha evidenziat­o che, nel caso in esame, non opera alcuna accessione dell’impianto fotovoltai­co che rimane di proprietà del superficia­rio, mentre il diritto di superficie si estingue allo scadere del contratto. La Cassazione, al riguardo, ha precisato che il termine trasferime­nto non può essere riferito agli atti che costituisc­ono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta – appunto – alcuna variazione nei diritti o facoltà del proprietar­io del fondo servente, ma unicamente una compressio­ne del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinat­o fondo (dominante). In tema di servitù, prosegue la Corte, si parla di costituzio­ne e non di trasferime­nto, in armonia con il carattere costitutiv­o che presenta ogni relativa acquisizio­ne, al pari dell’usufrutto e dell’ipoteca.

Gli argomenti stricto iure non hanno impedito al collegio di soffermars­i anche sulla ratio della norma, la quale, conformeme­nte al diritto comunitari­o, si prefigge l’obiettivo di promuovere la produzione di energia pulita, incentivat­a proprio dall’applicazio­ne dell'aliquota ridotta.

Quanto, infine, al diritto di prelazione, il collegio ha confermato l’assoggetta­mento a imposta fissa, trattandos­i di una disposizio­ne contrattua­le autonoma.

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