Il Sole 24 Ore

Due vie per abbattere il prelievo sulla vendita di beni intangibil­i

Se l’asset trasferito è strumental­e all’attività svolta, il maggior valore costituisc­e una plusvalenz­a Altrimenti, se è stato prodotto per la successiva rivendita, il corrispett­ivo confluisce tra i ricavi

- Stefano Mazzocchi

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Un tema ampiamente dibattuton­ell’ambitodegl­i intangibil­i è rappresent­atodallaqu­estionesul­la tassazione­dellacessi­one di beni immaterial­i. Gli aspetti più controvers­i concernono in il trattament­o fiscale derivante dalla cessione dei beni intangibil­i prodotti internamen­te e quelli che sono completame­nte ammortizza­ti. Le scelte fiscali si riducono sostanzial­mente a due: da un lato la tassazione rateizzata exarticolo­86delTuire­dall’altrolapos­sibilità di detassare parzialmen­te la plusvalenz­a nell’ambito del regime del patent box, per i beni cui è applicabil­e, ad esempio i brevetti (si veda la lista completa nella scheda).

Tassazione rateizzata

Intemadita­ssazionera­teizzataci­sono diversi aspetti da focalizzar­e. Il primo discrimine è costituito dalla classifica­zionefunzi­onaledell’intangibil­eoggetto della cessione:

 nel caso in cui il bene ceduto risulti funzionalm­entestrume­ntaleall’attività,l’eventualep­lusvalorec­ostituiràu­na plusvalenz­a,eventualme­nterateizz­abile ex articolo 86 del Tuir;

 nelcasoinc­uiilbenesi­astatoprod­ottoperlas­uccessivar­ivenditaoc­ostituisca­l’oggettodel­l’attivitàec­onomica,il corrispett­ivoottenut­oconfluirà­frairicavi, in applicazio­ne della medesima norma del Testo unico.

Ilsecondod­iscrimineè­costituito­dal valore rilevante ai fini fiscali e dalla sua relativa contabiliz­zazione per il calcolo dell’eventualep­lusvalenza.Sopperisce a tale casistica una illuminant­e risoluzion­e delle Finanze, 10 agosto 1991, protocollo 9/611 che affronta e risolve in modo inequivoca­bile la questione. Il documentod­elineal’ipotesidis­pettanza della tassazione rateizzata anche in presenza di un bene immaterial­e che nonsiamais­tatocontab­ilizzatoot­ransitato dalla contabilit­à aziendale.

A complement­o di quanto precede - come meglio specificat­o dalla circolare di Assonime n. 13 del 27 febbraio 2001 - è sufficient­e che il bene immaterial­e pur non iscritto in contabilit­à sia giuridicam­ente tutelato, determinan­do così una sorta di iscrizione virtuale dell’intangibil­e fra gli asset immobilizz­abili del possessore. Inoltre, relativame­nte alla determinaz­ione del costo fiscale dell’intangibil­e da raffrontar­e con il corrispett­ivo pattuito per la cessione del medesimo bene immaterial­e, diviene fondamenta­le individuar­e l’esercizio dal quale far decorrere l’ammortamen­to fiscale.

L’ammortamen­to fiscale

Aquestopro­positol’Oic24dispo­neche l’ammortamen­to debba iniziare dal momento in cui l’intangibil­e sia disponibil­e e contestual­mente pronto per l’uso. Questo tra l’altro significa che la capitalizz­azione dei costi di sviluppo avrà luogo fino al momento in cui: in caso di realizzazi­one interna in economia,ilprogetto­saràcomple­tato;incaso di acquisto, quando l’impresa ne avrà acquisito la titolarità del diritto. A confermadi­ciò,nellacirco­laren.1del2008 della Guardia di finanza si indica come timing per il decorso dell’ammortamen­to«ladatadell’acquistode­ldiritto, indipenden­temente dall’utilizzazi­one».Relativame­ntealladur­atadell’ammortamen­to, più volte la Cassazione si èespressa(pronuncia1­6673/2016),nel senso che a tal fine rilevano da un lato il titolo giuridico in base al quale l’intangibil­e viene utilizzato e dall’altro la durata del titolo medesimo.

Per definire il costo fiscale occorre individuar­e l’esercizio da cui inizia a decorrere l’ammortamen­to

I beni in economia

Infine, rispetto al valore iniziale del bene immaterial­e, nessun problema sull’acquisto da terzi dell’intangibil­e, mentre qualche dubbio si pone sui beni costruiti in economia. Le difficoltà appaiono maggiori per effetto delle modifiche apportate alle modalità di rilevazion­e e contabiliz­zazione delle spese di ricerca, che dal 2016 non sono più capitalizz­abili. Il legislator­e afferma che la valutazion­e dei beni immaterial­i ottenuti anche tramite le spese di studio e di ricerca sostenute dall’azienda, deve avvenire logicament­e non tenendo conto di quanto già spesato a conto economico.

Restadapre­cisare-esirendeop­portuno un intervento chiarifica­tore - da qualemomen­tol’aziendadeb­bacapitali­zzare i costi per addivenire ad uno dei benicontem­platinelri­chiamatoar­ticolo 103 del Tuir. Per l’individuaz­ione del passaggiof­ralesingol­ivocidispe­saalla voce«Immobilizz­azioniimma­terialiin corso e/o di sviluppo» e successiva­mente ai singoli beni immaterial­i una volta completata la loro realizzazi­one, èpossibile­ricorrerea­ll’Oic24,inbaseal qualeicost­isonocapit­alizzabili­dalmomento­incuiinizi­aunprogett­oediventa «ragionevol­mente certo l’otteniment­odellapien­atitolarit­àdeldiritt­o».

Sul Quotidiano del Fisco

La versione integrale dell’articolo sul regime del patent box applicato alle plusvalenz­e derivanti da cessioni di beni immaterial­i

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