Due vie per abbattere il prelievo sulla vendita di beni intangibili
Se l’asset trasferito è strumentale all’attività svolta, il maggior valore costituisce una plusvalenza Altrimenti, se è stato prodotto per la successiva rivendita, il corrispettivo confluisce tra i ricavi
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Un tema ampiamente dibattutonell’ambitodegli intangibili è rappresentatodallaquestionesulla tassazionedellacessione di beni immateriali. Gli aspetti più controversi concernono in il trattamento fiscale derivante dalla cessione dei beni intangibili prodotti internamente e quelli che sono completamente ammortizzati. Le scelte fiscali si riducono sostanzialmente a due: da un lato la tassazione rateizzata exarticolo86delTuiredall’altrolapossibilità di detassare parzialmente la plusvalenza nell’ambito del regime del patent box, per i beni cui è applicabile, ad esempio i brevetti (si veda la lista completa nella scheda).
Tassazione rateizzata
Intemaditassazionerateizzatacisono diversi aspetti da focalizzare. Il primo discrimine è costituito dalla classificazionefunzionaledell’intangibileoggetto della cessione:
nel caso in cui il bene ceduto risulti funzionalmentestrumentaleall’attività,l’eventualeplusvalorecostituiràuna plusvalenza,eventualmenterateizzabile ex articolo 86 del Tuir;
nelcasoincuiilbenesiastatoprodottoperlasuccessivarivenditaocostituiscal’oggettodell’attivitàeconomica,il corrispettivoottenutoconfluiràfrairicavi, in applicazione della medesima norma del Testo unico.
Ilsecondodiscrimineècostituitodal valore rilevante ai fini fiscali e dalla sua relativa contabilizzazione per il calcolo dell’eventualeplusvalenza.Sopperisce a tale casistica una illuminante risoluzione delle Finanze, 10 agosto 1991, protocollo 9/611 che affronta e risolve in modo inequivocabile la questione. Il documentodelineal’ipotesidispettanza della tassazione rateizzata anche in presenza di un bene immateriale che nonsiamaistatocontabilizzatootransitato dalla contabilità aziendale.
A complemento di quanto precede - come meglio specificato dalla circolare di Assonime n. 13 del 27 febbraio 2001 - è sufficiente che il bene immateriale pur non iscritto in contabilità sia giuridicamente tutelato, determinando così una sorta di iscrizione virtuale dell’intangibile fra gli asset immobilizzabili del possessore. Inoltre, relativamente alla determinazione del costo fiscale dell’intangibile da raffrontare con il corrispettivo pattuito per la cessione del medesimo bene immateriale, diviene fondamentale individuare l’esercizio dal quale far decorrere l’ammortamento fiscale.
L’ammortamento fiscale
Aquestopropositol’Oic24disponeche l’ammortamento debba iniziare dal momento in cui l’intangibile sia disponibile e contestualmente pronto per l’uso. Questo tra l’altro significa che la capitalizzazione dei costi di sviluppo avrà luogo fino al momento in cui: in caso di realizzazione interna in economia,ilprogettosaràcompletato;incaso di acquisto, quando l’impresa ne avrà acquisito la titolarità del diritto. A confermadiciò,nellacircolaren.1del2008 della Guardia di finanza si indica come timing per il decorso dell’ammortamento«ladatadell’acquistodeldiritto, indipendentemente dall’utilizzazione».Relativamentealladuratadell’ammortamento, più volte la Cassazione si èespressa(pronuncia16673/2016),nel senso che a tal fine rilevano da un lato il titolo giuridico in base al quale l’intangibile viene utilizzato e dall’altro la durata del titolo medesimo.
Per definire il costo fiscale occorre individuare l’esercizio da cui inizia a decorrere l’ammortamento
I beni in economia
Infine, rispetto al valore iniziale del bene immateriale, nessun problema sull’acquisto da terzi dell’intangibile, mentre qualche dubbio si pone sui beni costruiti in economia. Le difficoltà appaiono maggiori per effetto delle modifiche apportate alle modalità di rilevazione e contabilizzazione delle spese di ricerca, che dal 2016 non sono più capitalizzabili. Il legislatore afferma che la valutazione dei beni immateriali ottenuti anche tramite le spese di studio e di ricerca sostenute dall’azienda, deve avvenire logicamente non tenendo conto di quanto già spesato a conto economico.
Restadaprecisare-esirendeopportuno un intervento chiarificatore - da qualemomentol’aziendadebbacapitalizzare i costi per addivenire ad uno dei benicontemplatinelrichiamatoarticolo 103 del Tuir. Per l’individuazione del passaggiofralesingolivocidispesaalla voce«Immobilizzazioniimmaterialiin corso e/o di sviluppo» e successivamente ai singoli beni immateriali una volta completata la loro realizzazione, èpossibilericorrereall’Oic24,inbaseal qualeicostisonocapitalizzabilidalmomentoincuiiniziaunprogettoediventa «ragionevolmente certo l’ottenimentodellapienatitolaritàdeldiritto».
Sul Quotidiano del Fisco
La versione integrale dell’articolo sul regime del patent box applicato alle plusvalenze derivanti da cessioni di beni immateriali