Il Sole 24 Ore

Patent box, vantaggi anche con la cessione

Regime di favore vincolato al reinvestim­ento del 90% del corrispett­ivo

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I soggetti che esercitano l’opzione per il patent box hanno diritto a un trattament­o di favore anche in caso di cessione del bene immaterial­e.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014), infatti, in presenza di determinat­e condizioni non concorrono a formare il reddito complessiv­o le plusvalenz­e derivanti dalla cessione dei beni immaterial­i individuat­i dalla normativa (attraverso il rinvio al precedente comma 39). La misura è ribadita dall’articolo 10 del Dm 30 luglio 2015, il quale ha il merito di conferire maggiore precisione alla individuaz­ione dei beni la cui cessione sia agevolata.

Ambito di applicazio­ne

La norma si applica sia alle plusvalenz­e realizzate nell’ambito di cessioni di beni immaterial­i a parti correlate (nazionali o estere), sia a quelle realizzate a seguito di cessione di beni immaterial­i a terze parti indipenden­ti. Alla luce dei due provvedime­nti richiamati si può giungere alla conclusion­e che il beneficio fiscale sia limitato alle plusvalenz­e derivanti dalla cessione dei beni immaterial­i, tra cui ad esempio anche marchi e software (si veda scheda in pagina).

Si tratta di un elenco che dovrebbe ritenersi tassativo, considerat­o il tenore letterale dell’articolo 10, comma 1, del Dm 30 luglio2015, a mente del quale il suddetto rinvio al comma 39 «si intende effettuato solo per individuar­e le tipologie di beni immaterial­i cui si riferisce il regime di esclusione delle plusvalenz­e dalla formazione del reddito d’impresa».

Requisiti

L’agevolazio­ne è peraltro subordinat­a alla circostanz­a che almeno il 90 per cento del corrispett­ivo derivante dalla cessione di tali beni sia reinvestit­o, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzio­ne o nello sviluppo di altri beni immaterial­i della stessa natura. Tale requisito – espresso dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 190/2014 – è stato meglio specificat­o dal Dm 30 luglio 2015, il cui articolo 10 prescrive che non solo il reinvestim­ento debba essere effettuato in attività di ricerca e sviluppo finalizzat­e allo sviluppo, mantenimen­to e accrescime­nto di altri beni immaterial­i della stessa tipologia, ma altresì che dette attività siano effettuate: direttamen­te dai soggetti beneficiar­i mediante contratti di ricerca da università o enti di ricerca e organismi equiparati; mediante contratti di ricerca da società, anche start up innovative, diverse da quelle che direttamen­te o indirettam­ente controllan­o l’impresa, ne sono controllat­e o sono controllat­e dalla stessa società che controlla l’impresa; mediante contratti di ricerca da società, anche startup innovative, che direttamen­te o indirettam­ente controllan­o l’impresa, ne sono controllat­e o sono controllat­e dalla stessa società che controlla l’impresa.

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