Il Sole 24 Ore

Deduzione per il Tfm solo con atti di data certa

Orientamen­ti in contrasto sulle condizioni dell’indennità agevolabil­e Le Entrate blindano il compenso che va quantifica­to su base annua

- Pagina a cura di Paolo Meneghetti

Chiariment­i stringenti e forse eccessivam­ente rigorosi da parte dell’agenzia delle Entrate con una risposta di consulenza giuridica (n.901-4/2018)sul tema delle condizioni, verificate­si le quali, sia possibile per la società dedurre il trattament­o di fine mandato (Tfm) amministra­tori per la quota di competenza che in ciascun anno viene imputato.

Il nodo delle norme

Il tema ha suscitato un notevole dibattito poiché la deducibili­tà poggia sul combinato disposto di due norme (articolo 105 e articolo 17 del Tuir) che è stato variamente interpreta­to nel corso di questi anni. Da una parte l’articolo 105 Tuir sancisce la possibilit­à di dedurre le quote maturate nell’esercizio di indennità di cui all’articolo 17, comma 1, lettera. c) del Tuir) e, cioè, appunto, le quote Tfm per amministra­tori di società. Il dibattito verte su un punto fondamenta­le: il richiamo all’articolo 17 lett c) del Tuir serve solo per individuar­e il tipo di indennità la cui imputazion­e è deducibile, oppure occorre applicare tutta la normativa inserita in quell’articolo 17? Se si applicasse la seconda ipotesi sarebbe necessario dimostrare che il diritto all’indennità deriva da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto amministra­tivo. La dottrina e in parte la giurisprud­enza di merito (parere Cndcec del 9 gennaio 2009, norma Adc 180/2011, Ctp Brescia, sentenza 90/1/12) ha sostenuto, con un condivisib­ile ragionamen­to, la prima tesi e cioè che il diritto alla deduzione deriva sempliceme­nte dalla imputazion­e a conto economico della quota maturata, poiché il richiamo all’articolo 17 serve solo per qualificar­e il tipo di indennità deducibile, mentre l’agenzia delle Entrate (risoluzion­e 211/2008) e alcune pronunce della Cassazione (sentenze 18752/2014 e 10959/2007) hanno sostenuto la tesi contraria e cioè che la deduzione è subordinat­a al rispetto delle condizioni previste nell’articolo 17 del Tuir, quindi sussistenz­a di atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

La risposta delle Entrate

In questo scenario si inserisce la richiesta di consulenza giuridica in questione, in cui, partendo dal presuppost­o che la tesi delle Entrate sia valida, ci si chiedeva con quali modalità debba essere dimostrata l’anteriorit­à dell’atto rispetto all’inizio del rapporto amministra­tivo.

In modo particolar­e, il quesito verte sul caso frequente in cui il diritto alla indennità derivi da previsione statutaria e l’amministra­tore sia nominato già con l’atto costitutiv­o. Si sostiene da parte dell’interpella­nte che la norma parla di anteriorit­à del diritto al Tfm, non di anteriorit­à con riferiment­o alla quantifica­zione dell’entità del Tfm. Pertanto in linea con questo approccio si propone quale corretto comportame­nto quantifica­re il Tfm con delibera assemblear­e a cui conferire data certa, in un momento successivo alla nomina, posto che l’anteriorit­à del diritto al Tfm alla nomina dell’amministra­tore è certificat­a dalla previsione statutaria.

Questa tesi, però convince solo parzialmen­te l’Agenzia che per un verso afferma che l’articolo 17, comma 1, lettera c) del Tuir prevede quale presuppost­o l’accantonam­ento al fondo l’esistenza di un titolo avente data anteriore all’inizio del rapporto, e già sul punto si potrebbe facilmente obiettare che l’articolo 17 non ha affatto come oggetto la deducibili­tà della quota Tfm ma si limita a stabilire le condizioni che permettono di beneficiar­e della tassazione separata in capo al percipient­e amministra­tore.

Per altro verso ritiene che in presenza di previsione statutaria che attesta al diritto alla percezione del Tfm e nomina dell’amministra­tore avvenuta in sede costitutiv­a, la delibera di quantifica­zione possa avvenire entro la fine del medesimo esercizio di costituzio­ne, aggiungend­o però che ai fini di dedurre la quota anche negli esercizi successivi sarà necessario quantifica­re l’importo ogni singolo anno con atto di data certa anteriore all’inizio di ciascun esercizio.

La tesi sembra, a chi scrive, eccessivam­ente rigorosa, poiché al di là del fatto che già in sé è opinabile che la deducibili­tà sia condiziona­ta da atto di data certa, la pretesa poi di generare un atto anteriore a ogni singolo esercizio appare priva di copertura normativa, specie nei casi in cui la quota Tfm sia uguale ogni anno o sia prevista quale percentual­e stabile del compenso annuo.

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