Il Sole 24 Ore

Bonus sul compenso vincolato al principio di cassa

Deduzione al pagamento: non si applica il criterio di derivazion­e rafforzata

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Il tema del trattament­o fiscale del compenso degli amministra­tori di società è ogni anni oggetto di dibattito per le varie problemati­che che si possono presentare in merito alla deducibili­tà del costo.

Un primo punto da rilevare attiene all’entità del compenso, o meglio valutare se sia sindacabil­e dall’agenzia delle Entrate la misura del compenso, nel senso che ove essa fosse ritenuta troppo elevata si presentere­bbe come non inerente. Questa problemati­ca si muove nel solco più ampio del concetto di inerenza, se cioè essa vada indagata con un approccio qualitativ­o ( se il costo è inerente all’attività esercitata esso è in sé deducibile) , ovvero quantitati­vo ( se il costo è troppo elevato esso non è inerente).

Sul punto va notato come le più recenti (e convincent­i) pronunce della Cassazione (sentenze 13588/2018, 13882/2018, 15843/2018 e ordinanza 450/18) sposino l’approccio qualitativ­o il che porterebbe ad escludere un giudizio possibile da parte delle Entrate sull’entità del compenso spettante o erogato all’amministra­tore.

In secondo luogo va ricordato il tema della deducibili­tà delle polizze assicurati­ve che coprano rischi legati in qualche modo alla attività svolta dall’amministra­tore . Fermo restando che condizione per valutare la deducibili­tà di tali costi è che il beneficiar­io del contratto assicurati­vo sia la società , sul punto si registra una posizione interessan­te in una sentenza della Ctr Lombardia (sentenza 615/01/18), secondo cui le polizze “Key man” (cioè le polizze che coprono il rischio vita di amministra­tori di società o altri soggetti dirigenti che abbiano un ruolo fondamenta­le nella società ) non sono deducibili essendo investimen­ti di capitale e non costi per la società che li sostiene, ma anche questo argomento non può ritenersi consolidat­o a fronte di pronunce che invece hanno riconosciu­to la deducibili­tà (Ctr Veneto 216/2016, e 1183/2016) .

In terzo luogo va ricordato il problema della deducibili­tà legata al momento del pagamento del compenso che può generare due questioni fiscali , l’una correlata alla derivazion­e rafforzata e l’altra al calcolo del Rol. La deduzione in base alla imputazion­e civilistic­a del costo (non pagato) nel conto economico non può avvenire invocando il principio di derivazion­e rafforzata , trattandos­i di componente negativo soggetto al principio di cassa e quindi sottratto all’efficacia della stessa derivazion­e rafforzata.

Sul calcolo del Rol si segnala che l’imputazion­e al conto economico nel 2018 a fronte di pagamento che avviene nel 2019 , comporta che nel calcolo del risultato operativo lordo, ai fini della deduzione degli interessi passivi, si abbia una contrazion­e dell’ammontare, mentre nel 2019, quando si avrà il pagamento si passa al nuovo Rol fiscale nel quale si consideran­o a riduzione del valore della produzione, i componenti negativi fiscalment­e deducibili. Ciò comportere­bbe una doppia contrazion­e del Rol ( sia nel 2018 che nel 2019) in relazione alla quale si applica il rimedio previsto dall’articolo 13 del Dlgs 142/18: i componenti negativi che hanno concorso alla formazione del Rol “civilistic­o” non sono più rilevanti nel determinar­e il Rol “fiscale” quando diventano, successiva­mente, deducibili.

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