Bonus sul compenso vincolato al principio di cassa
Deduzione al pagamento: non si applica il criterio di derivazione rafforzata
Il tema del trattamento fiscale del compenso degli amministratori di società è ogni anni oggetto di dibattito per le varie problematiche che si possono presentare in merito alla deducibilità del costo.
Un primo punto da rilevare attiene all’entità del compenso, o meglio valutare se sia sindacabile dall’agenzia delle Entrate la misura del compenso, nel senso che ove essa fosse ritenuta troppo elevata si presenterebbe come non inerente. Questa problematica si muove nel solco più ampio del concetto di inerenza, se cioè essa vada indagata con un approccio qualitativo ( se il costo è inerente all’attività esercitata esso è in sé deducibile) , ovvero quantitativo ( se il costo è troppo elevato esso non è inerente).
Sul punto va notato come le più recenti (e convincenti) pronunce della Cassazione (sentenze 13588/2018, 13882/2018, 15843/2018 e ordinanza 450/18) sposino l’approccio qualitativo il che porterebbe ad escludere un giudizio possibile da parte delle Entrate sull’entità del compenso spettante o erogato all’amministratore.
In secondo luogo va ricordato il tema della deducibilità delle polizze assicurative che coprano rischi legati in qualche modo alla attività svolta dall’amministratore . Fermo restando che condizione per valutare la deducibilità di tali costi è che il beneficiario del contratto assicurativo sia la società , sul punto si registra una posizione interessante in una sentenza della Ctr Lombardia (sentenza 615/01/18), secondo cui le polizze “Key man” (cioè le polizze che coprono il rischio vita di amministratori di società o altri soggetti dirigenti che abbiano un ruolo fondamentale nella società ) non sono deducibili essendo investimenti di capitale e non costi per la società che li sostiene, ma anche questo argomento non può ritenersi consolidato a fronte di pronunce che invece hanno riconosciuto la deducibilità (Ctr Veneto 216/2016, e 1183/2016) .
In terzo luogo va ricordato il problema della deducibilità legata al momento del pagamento del compenso che può generare due questioni fiscali , l’una correlata alla derivazione rafforzata e l’altra al calcolo del Rol. La deduzione in base alla imputazione civilistica del costo (non pagato) nel conto economico non può avvenire invocando il principio di derivazione rafforzata , trattandosi di componente negativo soggetto al principio di cassa e quindi sottratto all’efficacia della stessa derivazione rafforzata.
Sul calcolo del Rol si segnala che l’imputazione al conto economico nel 2018 a fronte di pagamento che avviene nel 2019 , comporta che nel calcolo del risultato operativo lordo, ai fini della deduzione degli interessi passivi, si abbia una contrazione dell’ammontare, mentre nel 2019, quando si avrà il pagamento si passa al nuovo Rol fiscale nel quale si considerano a riduzione del valore della produzione, i componenti negativi fiscalmente deducibili. Ciò comporterebbe una doppia contrazione del Rol ( sia nel 2018 che nel 2019) in relazione alla quale si applica il rimedio previsto dall’articolo 13 del Dlgs 142/18: i componenti negativi che hanno concorso alla formazione del Rol “civilistico” non sono più rilevanti nel determinare il Rol “fiscale” quando diventano, successivamente, deducibili.