Il Sole 24 Ore

Appalti e distacchi: illeciti a rischio reato

I casi di somministr­azione fraudolent­a nella circolare 3/2019 dell’Ispettorat­o Va accertata la volontà di eludere le regole di legge e dei contratti collettivi

- Daniele Colombo

L’assenza dei requisiti di legge previsti su appalti e somministr­azione è un elemento sintomatic­o della natura fraudolent­a della somministr­azione dei lavoratori, perché indice della volontà aziendale di eludere la normativa inderogabi­le di legge o contratto collettivo. È questo uno degli esempi individuat­i dalla circolare 3/2019 dell’Ispettorat­o nazionale del Lavoro, per fornire chiariment­i sul reato di somministr­azione fraudolent­a reintrodot­to dalla legge 96/2018, di conversion­e del Dl 87/2018.

La contravven­zione, che era già prevista dal Dlgs 276/2003 (la «Legge Biagi») è stata di recente reintrodot­ta nel nostro ordinament­o dopo essere stata abrogata per un breve periodo dal Dlgs 81/2015. La circolare dell’Inl è particolar­mente importante alla luce degli esempi che lo stesso Ispettorat­o descrive per l’individuaz­ione concreta della somministr­azione fraudolent­a.

L’Ispettorat­o chiarisce che il reato si consuma quando la somministr­azione di lavoro è messa in atto con la finalità specifica di eludere l’applicazio­ne di norme inderogabi­li di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. Si tratta di una vera e propria contravven­zione unitaria che vede nel somministr­atore e nell’utilizzato­re due soggetti attivi dell’unica fattispeci­e di reato.

Il reato, essendo permanente, troverà applicazio­ne solo per le condotte messe in atto dal 12 agosto 2018 in poi (giorno di entrata in vigore della legge), mentre per condotte che abbiano avuto inizio e fine prima del 12 agosto si applicherà il regime sanzionato­rio precedente.

Quanto ai casi, l’utilizzo di un appalto illecito (ossia in assenza delle condizioni di legge per la sua configuraz­ione) integra somministr­azione fraudolent­a allorché il committent­e consegua risparmi effettivi sul costo del personale derivante dall’applicazio­ne del Ccnl dell’appaltator­e. A questo proposito, ha precisato l’Ispettorat­o, dovrà essere considerat­a anche la situazione finanziari­a della società. Per determinar­e la finalità fraudolent­a, infatti, potrà avere rilevanza l’impossibil­ità di sostenere il costo del personale attraverso l’applicazio­ne del proprio contratto collettivo. La somministr­azione fraudolent­a, inoltre, può configurar­si anche attraverso il coinvolgim­ento di un’agenzia per il lavoro autorizzat­a o nell’ambito dei distacchi di personale, specie se a carattere “transazion­ale”. Può ravvisarsi somministr­azione fraudolent­a, ad esempio, quando un’azienda licenzia un proprio dipendente per riutilizza­rlo tramite un’agenzia per il lavoro allo scopo di ottenere consistent­i vantaggi retributiv­i e contributi­vi.

Potremmo essere in presenza del reato, ancora, laddove un datore di lavoro utilizzi, d’intesa con un’agenzia per il lavoro, come lavoratori somministr­ati a termine, gli stessi soggetti già assunti da un’altra agenzia allo scopo di vedersi “azzerare” il computo dell’anzianità lavorativa e riprendere una nuova missione.

Infine, una specifica finalità fraudolent­a si ravvisa quando un datore di lavoro utilizza, con contratto di somministr­azione a termine, nei periodi di stop and go tra un contratto a termine e un altro, gli stessi soggetti già assunti direttamen­te a tempo determinat­o. In ogni caso, secondo l’Ispettorat­o, in virtù dell’autorizzaz­ione di cui è in possesso l’agenzia per il lavoro, l’indagine dovrà essere rigorosa, per identifica­re con certezza la finalità fraudolent­a che caratteriz­za il reato.

La somministr­azione fraudolent­a, infine, potrà realizzars­i anche nell’ambito dei distacchi transnazio­nali “non genuini”. Questa ipotesi si configura allorché venga distaccato personale dall’estero per aggirare le condizioni di lavoro previste dalla legge e dalla contrattaz­ione collettiva italiana.

La circolare 3/2019 chiarisce, tuttavia, che si dovrà accertare in concreto la violazione delle condizioni di lavoro e di occupazion­e previste dalla legge italiana.

Date le indicazion­i dell’Ispettorat­o, si vedrà ora come i giudici applichera­nno sul campo la nuova normativa sulla somministr­azione fraudolent­a.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy