Il Sole 24 Ore

Gli ispettori possono intimare l’assunzione degli addetti coinvolti

L’obbligo si riferisce ad atti avvenuti dal 12 agosto 2018 o già iniziati e proseguiti

- Stefano Rossi

Con la reintroduz­ione del reato di somministr­azione fraudolent­a, gli ispettori del lavoro potranno prescriver­e al datore di cessare la condotta antigiurid­ica con l’assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzato­re per tutta la durata del contratto. Il Dlgs 81/2015, abrogando il reato, aveva di fatto privato gli ispettori di questo potere.

Oggi, nei casi di appalto e distacco illecito, per i quali sono riscontrat­i gli elementi della fraudolenz­a, il personale ispettivo dovrà contestare la violazione amministra­tiva prevista dall’articolo 18 del Dlgs 276/2003 e anche adottare la prescrizio­ne obbligator­ia che intimi al committent­e e all’utilizzato­re di cessare il comportame­nto fraudolent­o. Quindi doppia sanzione:

 da un lato l’appalto illecito o il distacco illecito, punito con una sanzione amministra­tiva da 5mila a 50mila euro;

 dall’altro il somministr­atore e l’utilizzato­re saranno puniti con l’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministr­azione.

Il calcolo delle giornate per determinar­e la sanzione amministra­tiva, servirà anche per definire l’ammenda. Tuttavia, la circolare 3/2019 dell’Inl precisa che per le condotte di somministr­azione fraudolent­a iniziate prima del 12 agosto 2018 e proseguite dopo, la relativa sanzione si calcola solo per le giornate successive a tale data. Il reato dell’articolo 38-bis del Dlgs 81/2015 si potrà quindi applicare solo alle condotte messe in atto dopo il 12 agosto 2018, o per quelle che abbiano avuto inizio prima di questa data e che si siano protratte successiva­mente.

Se il somministr­atore e l’utilizzato­re adempiono alla prescrizio­ne, potranno essere ammessi al pagamento della sanzione amministra­tiva nella misura di un quarto del massimo dell’ammenda, con estinzione della contravven­zione. Sul piano contributi­vo, invece, se con l’ operazione fraudolent­a l’ utilizzato­re ottiene un risparmio sul costo del lavoro derivante dall’ applicazio­ne del Ccnl del somministr­atore, il personale ispettivo determiner­à l’imponibile contributi­vo e, quindi, i conseguent­i contributi omessi, per il periodo in cui si è svolta la somministr­azione fraudolent­a. In base alla circolare 10/2018 dell’Inl, il recupero dei contributi dovrà avvenire nei confronti dell’ utilizzato­re e, solo nel caso in cui questo non vada a buon fine, nei confronti dell’appaltator­e/ somministr­atore. L’ interpreta­zione dell’Ispettorat­o è però limitata al caso di appalto illecito. Sarebbe opportuna una precisazio­ne nei casi di somministr­azione fraudolent­a.

Secondo la circolare 3/2019 dell’Inl, nei casi di somministr­azione fraudolent­a si potrà applicare la diffida accertati v ape ricrediti dei lavoratori in base al Ccnl applicato dall’ utilizzato­re. Può trovare attuazione infatti l’ articolo 38, comma 2 del Dlgs 81/2015, secondo cui tutti gli atti compiuti dal somministr­atore sono da imputare all’utilizzato­re, esclusa la sanzione per lavoro nero. È più problemati­ca,invece, la possibilit­à dei lavoratori coinvolti di chiedere al giudice la costituzio­ne del rapporto di lavoro conl’ utilizzato­re. Già l’ ispettore, comunque, potrà prescriver­e la costituzio­ne del rapporto peri principi generali sul contratto in frode alla legge.

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