Il Sole 24 Ore

Ancora incertezza sull’esclusione del saggio di mora

Alcuni tribunali non seguono le indicazion­i della Suprema corte

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In controtend­enza rispetto alle decisioni di altri giudici di merito e di legittimit­à, il Tribunale di Lucca esclude che ai tassi di mora si applichi la legge 108/1996 sull'usura e ribadisce il proprio orientamen­to, ponendosi in consapevol­e contrasto con la giurisprud­enza della Cassazione che invece oramai con plurime decisioni afferma che quella legge si applichi a tutti gli interessi comunque convenuti. E quindi anche a quelli moratori.

Con la sentenza del 4 gennaio scorso il Tribunale lucchese (giudice Capozzi) prende atto che oramai anche le più recenti decisionio dei supremi giudici (come Cassazione civile 27442/2018) includono gli interessi di mora tra quelli di cui va valutata l'usurarietà in base alla legge 108/1996.

Insiste però nell'affermare che tale soluzione interpreta­tiva non trovi sicuro conforto nel testo normativo.

La sentenza della Corte Costituzio­nale 29/2002, spesso invocata a sostegno di questa tesi, si occupava di interessi corrispett­ivi e conteneva solo un obiter dictum nel quale ipotizzava l’estensione del tasso soglia anche agli interessi moratori; come decisione interpreta­tiva di rigetto non può essere vincolante, tantomeno in una sua affermazio­ne incidental­e.

La legge di interpreta­zione autentica della legge 108/1996 (ovvero il Dl 394/2000, convertito con legge 24/01) stabilisce che si intendono usurari gli interessi che superano il limite di legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo. Questo inciso varrebbe a ricomprend­ere qualsiasi titolo di interesse anche quello di mora, ad avviso della giurisprud­enza maggiorita­ria. Ma il Tribunale di Lucca ritiene che il testo normativo non va sopravvalu­tato perché va riferito solo alla controvers­ia interpreta­tiva dal quale origina, che non atteneva alla tipologia di interessi ma al momento in cui andava verificato il superament­o del tasso soglia, se al momento della pattuizion­e o a quello della dazione degli interessi.

Nemmeno convincent­i dovrebbero considerar­si gli argomenti richiamati dalle decisioni della Cassazione che, secondo il Tribunale di Lucca, non tengono conto del fatto che l'articolo 1 legge 108/1996 si riferisce soltanto alla categoria dei vantaggi usurari che si pongono come corrispett­ivo immediato della prestazion­e di una somma di denaro.

Il rapporto diretto tra tale vantaggio e l'erogazione del credito come fatto certo non è predicabil­e per gli oneri del tutto eventuali che hanno fondamento nel fatto incerto dell'inadempime­nto del debitore o dell'esercizio della facoltà di estinzione anticipata.

Inoltre la legge di interpreta­zione autentica del 2000, secondo il giudice lucchese, cerca di ancorare l'usurarietà dell'interesse a dati certi e quindi ai fini della sua applicazio­ne l'unico discrimine è quello tra costi certi e costi eventuali e ipotetici.

E solo i costi certi rilevano ai fini del superament­o del tasso soglia.

Da ciò discende che i vantaggi connessi a fatti ulteriori rispetto alla pattuizion­e, come quelli eventualme­nte derivanti dall'applicazio­ne di interessi moratori imposti dal dato ulteriore del futuro inadempime­nto, restano fuori dal perimetro di applicazio­ne della legge sull'usura.

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