Il Sole 24 Ore

Rendiconto 2018: cinque anni per coprire l’addio ai mini-debiti

Tra le regole da applicare ci sono i nuovi parametri di deficitari­età struttural­e Sì all’obbligo generalizz­ato di adottare la contabilit­à economico-patrimonia­le

- Anna Guiducci Patrizia Ruffini

Nuove regole e vecchi allegati nel rendiconto della gestione 2018. L’adempiment­o, balzato ormai al primo posto dell’agenda dei responsabi­li degli enti, presenta, fra le novità, i nuovi parametri di deficitari­età struttural­e, la possibilit­à di ripiano quinquenna­le del disavanzo da stralcio delle mini cartelle e l’obbligo generalizz­ato di adottare la contabilit­à economico-patrimonia­le.

Con il riaccertam­ento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato con la collaboraz­ione di ogni responsabi­le dell’ente, la giunta deve approvare la verifica delle ragioni del mantenimen­to dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 e l’esigibilit­à degli stessi. La regola generale prevede il mantenimen­to fra i residui attivi delle entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferiment­o, ma non incassate. La novità quest’anno riguarda lo stralcio dei crediti fino a 1.000 € disciplina­to dall’articolo 4 del Dl 119/2018, che ha disposto l’automatico annullamen­to dei valori di importo residuo fino a 1.000 € (comprensiv­o di capitale, interessi e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossion­e dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L’impatto finanziari­o derivante dalla cancellazi­one di questi crediti dai bilanci degli enti può essere ridotto attraverso il riparto in cinque esercizi dell’ eventuale disavanzo di amministra­zione.

Fra i residui passivi possono essere mantenute le spese impegnate, liquidate o liquidabil­i nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Rientrano in questa categoria le spese impegnate per forniture o prestazion­i rese entro il 31 dicembre 2018, le cui fatture pervengono nei 2 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio o per le quali il responsabi­le della spesa dichiara, sotto propria responsabi­lità, che la stessa è liquidabil­e.

In materia di opere pubbliche, si potranno applicare le nuove regole di accantonam­ento al fondo pluriennal­e vincolato varate con il decimo decreto correttivo dell’armonizzaz­ione, laddove il riaccertam­ento ordinario venga però deliberato dopo la pubblicazi­one del decreto in Gazzetta Ufficiale. Sono particolar­mente interessat­i alle nuove regole su spese di progettazi­one e fpv gli enti in disavanzo, in difficoltà con l’utilizzo delle quote vincolate, accantonat­e e destinate del risultato di amministra­zione, che la manovra 2019 ha disciplina­to in maniera restrittiv­a.

Il dito puntato dalla legge di Bilancio 2019 sul capitolo dei pagamenti, pur non interferen­do sulla chiusura dei conti 2018, porta a prestare maggiore attenzione al valore del debito commercial­e residuo a fine 2018 (la fotografia delle fatture e documenti equivalent­i scaduti). Il dato va pubblicato sul sito e inviato alla piattaform­a certificaz­ione crediti entro il 30 aprile.

Da non sottovalut­are il debutto, con il rendiconto 2018, dei nuovi otto parametri di deficitari­età struttural­e approvati con il decreto del 28 dicembre 2018.

L’esercizio 2018 rappresent­a anche l’avvio della contabilit­à economico-patrimonia­le per gli enti con popolazion­e inferiore a 5.000 abitanti che lo scorso anno si sono avvalsi della facoltà di rinvio, concessa in extremis. Anche se esonerati dall’obbligo di approvazio­ne del bilancio consolidat­o, sono, infatti, tenuti ad allegare al rendiconto il conto economico e lo stato patrimonia­le di fine 2018 e il primo stato patrimonia­le di inizio esercizio.

Da segnalare, infine, che a partire dal rendiconto 2018 saranno eseguiti controlli formali di validità bloccanti della Bdap sul rendiconto, sui dati contabili analitici e sul piano degli indicatori. Per evitare il blocco dei nuovi controlli gli enti sono invitati ad inviare i documenti contabili allo stato «approvato dalla Giunta», in modo da verificare l’esistenza di errori bloccanti prima dell’approvazio­ne da parte del consiglio, e di operare le eventuali correzioni necessarie a superare le segnalazio­ni di errore della banca dati.

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