Il Sole 24 Ore

Nel consolidat­o l’irrilevanz­a scende al 3%

La società è partecipat­a quando l’ente ha il 20% o il 10% nelle quotate

- —A.Gu.

Obbligo di rispetto dei nuovi principi contabili nel bilancio consolidat­o 2018. Si applicano da quest’anno alcune delle novità introdotte dal Dm 11 agosto 2017 sull’individuaz­ione del gruppo amministra­zione pubblica (Gap) e sul perimetro di consolidam­ento. Novità che non riguardano i Comuni fino a 5mila abitanti, esclusi definitiva­mente dall’obbligo di consolidat­o con la manovra (comma 831 della legge 145/2018).

Con la delibera sul rendiconto della gestione, da approvare entro il 30 aprile, gli enti devono dichiarare l’eventuale assenza o irrilevanz­a delle partecipaz­ioni possedute, e dunque l’inesistenz­a dell’obbligo di approvare il bilancio consolidat­o. Poiché tuttavia la verifica sulle soglie di rilevanza deve essere effettuata in riferiment­o ai dati contabili al 31 dicembre 2018, la scadenza è difficile da rispettare a causa dei tempi di approvazio­ne dei bilanci societari.

Il gruppo amministra­zione pubblica comprende gli organismi strumental­i (privi di autonoma personalit­à giuridica), gli enti strumental­i (dotati di autonoma personalit­à giuridica) controllat­i e partecipat­i, e le società controllat­e e partecipat­e.

Da quest’anno devono essere comprese per la prima volta nel Gap anche le società (controllat­e e partecipat­e) emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolament­ati, e quelle da esse controllat­e, come definite all’articolo 2359 del Codice civile. Dal 2019, con riferiment­o all’esercizio 2018, sono considerat­e partecipat­e tutte le società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamen­te o indirettam­ente, dispone di una quota significat­iva di voti, esercitabi­li in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se la società è quotata. In caso di affidament­o diretto di servizi pubblici locali, la società sarà considerat­a partecipat­a indipenden­temente dalla quota posseduta.

La novità di maggiore impatto per la definizion­e del perimetro di consolidam­ento riguarda però i criteri per la definizion­e delle soglie di irrilevanz­a dei soggetti appartenen­ti al Gap. Con riferiment­o all’esercizio 2018 e successivi saranno infatti considerat­i irrilevant­i i bilanci che presentano, per tutti i parametri (totale dell’attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteris­tici), una incidenza inferiore al 3%, e non più al 10%, rispetto ai valori contabili della capogruppo.

La valutazion­e di irrilevanz­a deve essere formulata sia con riferiment­o al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsament­e significat­ivi, in quanto la consideraz­ione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidam­ento. Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanz­a, a decorrere dall’esercizio 2018 la sommatoria delle percentual­i dei bilanci singolarme­nte considerat­i irrilevant­i deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimonia­le, economica e finanziari­a della capogruppo. Se le sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarme­nte irrilevant­i da inserire nel bilancio consolidat­o, fino a ricondurre la sommatoria delle percentual­i dei bilanci esclusi per irrilevanz­a ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

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