Nel consolidato l’irrilevanza scende al 3%
La società è partecipata quando l’ente ha il 20% o il 10% nelle quotate
Obbligo di rispetto dei nuovi principi contabili nel bilancio consolidato 2018. Si applicano da quest’anno alcune delle novità introdotte dal Dm 11 agosto 2017 sull’individuazione del gruppo amministrazione pubblica (Gap) e sul perimetro di consolidamento. Novità che non riguardano i Comuni fino a 5mila abitanti, esclusi definitivamente dall’obbligo di consolidato con la manovra (comma 831 della legge 145/2018).
Con la delibera sul rendiconto della gestione, da approvare entro il 30 aprile, gli enti devono dichiarare l’eventuale assenza o irrilevanza delle partecipazioni possedute, e dunque l’inesistenza dell’obbligo di approvare il bilancio consolidato. Poiché tuttavia la verifica sulle soglie di rilevanza deve essere effettuata in riferimento ai dati contabili al 31 dicembre 2018, la scadenza è difficile da rispettare a causa dei tempi di approvazione dei bilanci societari.
Il gruppo amministrazione pubblica comprende gli organismi strumentali (privi di autonoma personalità giuridica), gli enti strumentali (dotati di autonoma personalità giuridica) controllati e partecipati, e le società controllate e partecipate.
Da quest’anno devono essere comprese per la prima volta nel Gap anche le società (controllate e partecipate) emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, e quelle da esse controllate, come definite all’articolo 2359 del Codice civile. Dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018, sono considerate partecipate tutte le società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se la società è quotata. In caso di affidamento diretto di servizi pubblici locali, la società sarà considerata partecipata indipendentemente dalla quota posseduta.
La novità di maggiore impatto per la definizione del perimetro di consolidamento riguarda però i criteri per la definizione delle soglie di irrilevanza dei soggetti appartenenti al Gap. Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi saranno infatti considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per tutti i parametri (totale dell’attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici), una incidenza inferiore al 3%, e non più al 10%, rispetto ai valori contabili della capogruppo.
La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018 la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se le sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.