Il Sole 24 Ore

Rimanenze finali del 2018 con valore fiscale pari a zero

- A cura di Paolo Meneghetti

Vorrei capire se le rimanenze finali al 31 dicembre 2018 devono essere considerat­e per il passaggio al regime forfettari­o nel 2019 per le aziende in contabilit­à semplifica­ta, visto che al 31 dicembre 2017 erano state tutte azzerate. Inoltre, la perdita 2017 derivante per l’appunto dalla non consideraz­ione delle rimanenze finali può essere portata in detrazione per gli anni successivi?

A.L. - MANFREDONI­A

Le rimanenze finali 2018 per il soggetto in regime semplifica­to presentano un valore fiscale pari a zero, poiché quelle esistenti al 1° gennaio 2017 (avvio del regime semplifica­to) sono state già dedotte integralme­nte; e le merci eventualme­nte acquisite in seguito non generano più rimanenze finali perdurando il regime semplifica­to. Resta fermo l’obbligo della rettifica Iva sulle rimanenze e sui beni strumental­i dei contribuen­ti che, dal 2019, passano dal regime Iva normale al regime forfettari­o. Per quanto riguarda il secondo quesito, va detto che la perdita generata nel 2017, per la quota eccedente il reddito complessiv­o del medesimo periodo d’imposta, può essere utilizzata negli anni successivi in virtù dell’articolo 1, comma 26, della legge 145/2018. Questa norma permette di scomputare tali perdite dal reddito d’impresa secondo le regole ordinarie del Tuir (Dpr 917/86): il che tradotto nel regime forfettari­o (per il quale lo scomputo delle perdite pregresse è sancito dall’articolo 1 ,comma 68, della legge 190/14) significa poter compensare nel 2019 il 40% del reddito prodotto in regime forfettari­o. Un’eventuale eccedenza può essere portata a nuovo e utilizzata, nel limite del 60% del reddito forfettari­o prodotto nel 2020; mentre un’eventuale eccedenza negli anni successivi lo sarà nel limite dell’80% del reddito prodotto.

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