Rimanenze finali del 2018 con valore fiscale pari a zero
Vorrei capire se le rimanenze finali al 31 dicembre 2018 devono essere considerate per il passaggio al regime forfettario nel 2019 per le aziende in contabilità semplificata, visto che al 31 dicembre 2017 erano state tutte azzerate. Inoltre, la perdita 2017 derivante per l’appunto dalla non considerazione delle rimanenze finali può essere portata in detrazione per gli anni successivi?
A.L. - MANFREDONIA
Le rimanenze finali 2018 per il soggetto in regime semplificato presentano un valore fiscale pari a zero, poiché quelle esistenti al 1° gennaio 2017 (avvio del regime semplificato) sono state già dedotte integralmente; e le merci eventualmente acquisite in seguito non generano più rimanenze finali perdurando il regime semplificato. Resta fermo l’obbligo della rettifica Iva sulle rimanenze e sui beni strumentali dei contribuenti che, dal 2019, passano dal regime Iva normale al regime forfettario. Per quanto riguarda il secondo quesito, va detto che la perdita generata nel 2017, per la quota eccedente il reddito complessivo del medesimo periodo d’imposta, può essere utilizzata negli anni successivi in virtù dell’articolo 1, comma 26, della legge 145/2018. Questa norma permette di scomputare tali perdite dal reddito d’impresa secondo le regole ordinarie del Tuir (Dpr 917/86): il che tradotto nel regime forfettario (per il quale lo scomputo delle perdite pregresse è sancito dall’articolo 1 ,comma 68, della legge 190/14) significa poter compensare nel 2019 il 40% del reddito prodotto in regime forfettario. Un’eventuale eccedenza può essere portata a nuovo e utilizzata, nel limite del 60% del reddito forfettario prodotto nel 2020; mentre un’eventuale eccedenza negli anni successivi lo sarà nel limite dell’80% del reddito prodotto.