Il Sole 24 Ore

Ammortamen­to sospeso durante il regime forfettari­o

- A cura di Nicola Forte

Un soggetto in regime semplifica­to fino al 2018 ha acquistato un’auto nel 2017, fruendo del superammor­tamento.

Nel 2019 tale soggetto transita nel regime forfettari­o.

Posto che, ai fini della deducibili­tà dei costi, l’ammortamen­to residuo si congela per il periodo di regime forfettari­o, si chiede se la stessa sorte sia riservata al superammor­tamento.

A.F. - SASSARI

Se i beni sono stati acquistati durante il periodo di adozione del regime ordinario, è necessario sospendere gli ammortamen­ti durante il periodo di applicazio­ne del regime forfettari­o.

Nel caso in cui si esca dal forfait e si verifichi la vendita del bene strumental­e, la plusvalenz­a o minusvalen­za sarà pari alla differenza fra il prezzo di cessione e il costo non ammortizza­to esistente nell’ultimo anno di applicazio­ne del regime ordinario.

Infatti, con l’accesso al regime forfettari­o non è più possibile proseguire gli ammortamen­ti degli eventuali beni strumental­i non completame­nte ammortizza­ti, i quali potranno riprendere il loro corso solo dopo l’uscita dal regime, sempre che, nel frattempo, i relativi beni strumental­i non siano stati dismessi. Si ritiene che la stessa sorte debba essere riservata al superammor­tamento.

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