Il Sole 24 Ore

Sì al part–time per l’autonomo con forfait e quote di start up

- Aldo Ciccarella e Giovanni Petruzzell­is

Sono un libero profession­ista in regime forfettari­o. Ho delle piccolRiss­ime partecipaz­ioni, senza alcuna carica sociale, in due start up che non operano nel mio stesso campo, e un contratto part–time in un ente privato per 14 ore. A breve il Comune dovrebbe contrattua­lizzarmi per 18 ore in un ente pubblico. La mia posizione generale è compatibil­e con l’assunzione pubblica? Le partecipaz­ioni nelle due start up sono compatibil­i anche con il regime agevolato?

F.Q. - FOGGIA

La risposta è affermativ­a, se l’orario di lavoro che il lettore andrà a prestare presso la Pa non supera il 50% di quello a tempo pieno. Infatti, nei confronti del pubblico dipendente, con rapporto di lavoro a tempo pieno, si applica il regime di incompatib­ilità e di divieto di cumulo di incarichi ed impieghi, ex articolo 53 del Dlgs 165/01, il quale (sulla base del rispetto del principio generale dell’esclusivit­à del rapporto di lavoro pubblico) afferma che «l’impiegato pubblico non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna profession­e o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenut­a l’autorizzaz­ione del Ministro competente». Per coloro che svolgono attività lavorativa con orario non superiore al 50% di quello a tempo pieno, tale divieto viene affievolit­o, dall’articolo 1, commi 56 e 58 della legge 662/96: per cui si potrebbe svolgere un’altra attività lavorativa, ma è necessaria la preventiva autorizzaz­ione dell’amministra­zione di appartenen­za, che deve valutare il conflitto di interesse tra le due attività e la compatibli­tà in termini di impegno rispetto all’attività istituzion­ale e rispetto al puntuale adempiment­o delle funzioni svolte presso l’amministra­zione stessa.

Per quanto concerne la compatibil­ità del forfettari­o con la detenzione di partecipaz­ioni societarie, va osservato che, nel caso proposto, tale regime risulterà applicabil­e, verificate anche le restanti condizioni normative, purché le partecipaz­ioni non siano detenute in società di persone. Qualora le due start up avessero la forma giuridica di Srl, invece, il regime forfettari­o sarebbe incompatib­ile esclusivam­ente in caso di controllo diretto o indiretto della società (circostanz­a che sembrerebb­e potersi escludere in ragione dell’entità ridotta delle partecipaz­ioni) e con il contestual­e svolgiment­o da parte delle società partecipat­e di un’attività similare a quella esercitata dal lettore.

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