Sì al part–time per l’autonomo con forfait e quote di start up
Sono un libero professionista in regime forfettario. Ho delle piccolRissime partecipazioni, senza alcuna carica sociale, in due start up che non operano nel mio stesso campo, e un contratto part–time in un ente privato per 14 ore. A breve il Comune dovrebbe contrattualizzarmi per 18 ore in un ente pubblico. La mia posizione generale è compatibile con l’assunzione pubblica? Le partecipazioni nelle due start up sono compatibili anche con il regime agevolato?
F.Q. - FOGGIA
La risposta è affermativa, se l’orario di lavoro che il lettore andrà a prestare presso la Pa non supera il 50% di quello a tempo pieno. Infatti, nei confronti del pubblico dipendente, con rapporto di lavoro a tempo pieno, si applica il regime di incompatibilità e di divieto di cumulo di incarichi ed impieghi, ex articolo 53 del Dlgs 165/01, il quale (sulla base del rispetto del principio generale dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico) afferma che «l’impiegato pubblico non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente». Per coloro che svolgono attività lavorativa con orario non superiore al 50% di quello a tempo pieno, tale divieto viene affievolito, dall’articolo 1, commi 56 e 58 della legge 662/96: per cui si potrebbe svolgere un’altra attività lavorativa, ma è necessaria la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, che deve valutare il conflitto di interesse tra le due attività e la compatiblità in termini di impegno rispetto all’attività istituzionale e rispetto al puntuale adempimento delle funzioni svolte presso l’amministrazione stessa.
Per quanto concerne la compatibilità del forfettario con la detenzione di partecipazioni societarie, va osservato che, nel caso proposto, tale regime risulterà applicabile, verificate anche le restanti condizioni normative, purché le partecipazioni non siano detenute in società di persone. Qualora le due start up avessero la forma giuridica di Srl, invece, il regime forfettario sarebbe incompatibile esclusivamente in caso di controllo diretto o indiretto della società (circostanza che sembrerebbe potersi escludere in ragione dell’entità ridotta delle partecipazioni) e con il contestuale svolgimento da parte delle società partecipate di un’attività similare a quella esercitata dal lettore.