Migrante in attesa di giudizio e codice fiscale per il lavoro
Un migrante in attesa di giudizio, con codice fiscale numerico, lavora regolarmente da due mesi. Ha un contratto per un tirocinio della durata di un anno, è regolarmente iscritto al Ssn, ma non può essere pagato dall’azienda perché nessuna banca né le poste accettanno di fare un conto corrente, una poste pay, una carta di debito (tipo hype), né cambiare un assegno perché non ha il codice fiscale alfanumerico. La situazione come può essere risolta?
G.M. - DECOLLATURA
Nella fattispecie potrebbe trovare applicazione la circolare del dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 547671/110 del 14 aprile 1999 con la quale si è stabilito che per il rilascio del codice fiscale, ai detenuti e internati stranieri lavoranti all’interno delle carceri, non occorre il possesso del permesso di soggiorno.
1092/1973 stabilisce che: «Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse amministrazioni statali, servizi per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha diritto alla riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio».
In ogni caso, il lettore non può neanche chiedere il cumulo dei contributi (ex Inpdap–Inps), in quanto, ex articolo 239 della legge 228/2012, tale istituto non può essere applicato, come nella fattispecie in esame, al titolare di un trattamento pensionistico presso una delle gestioni previdenziali interessati.