Il Sole 24 Ore

Migrante in attesa di giudizio e codice fiscale per il lavoro

-

Un migrante in attesa di giudizio, con codice fiscale numerico, lavora regolarmen­te da due mesi. Ha un contratto per un tirocinio della durata di un anno, è regolarmen­te iscritto al Ssn, ma non può essere pagato dall’azienda perché nessuna banca né le poste accettanno di fare un conto corrente, una poste pay, una carta di debito (tipo hype), né cambiare un assegno perché non ha il codice fiscale alfanumeri­co. La situazione come può essere risolta?

G.M. - DECOLLATUR­A

Nella fattispeci­e potrebbe trovare applicazio­ne la circolare del dipartimen­to dell’Amministra­zione Penitenzia­ria 547671/110 del 14 aprile 1999 con la quale si è stabilito che per il rilascio del codice fiscale, ai detenuti e internati stranieri lavoranti all’interno delle carceri, non occorre il possesso del permesso di soggiorno.

1092/1973 stabilisce che: «Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse amministra­zioni statali, servizi per i quali è previsto il trattament­o di quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha diritto alla riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguime­nto di un unico trattament­o di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabil­i in relazione alla definitiva cessazione dal servizio».

In ogni caso, il lettore non può neanche chiedere il cumulo dei contributi (ex Inpdap–Inps), in quanto, ex articolo 239 della legge 228/2012, tale istituto non può essere applicato, come nella fattispeci­e in esame, al titolare di un trattament­o pensionist­ico presso una delle gestioni previdenzi­ali interessat­i.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy