Documenti con data certa per costituire rendite vitalizie
Sono nato nel luglio 1960 e sono un imprenditore individuale nel settore alberghi–ristoranti, iscritto alla Camera di commercio dal febbraio 1976 in seguito al decesso di mio padre. Dal 1976, quindi, mia madre, autorizzata dal tribunale competente, ha condotto l’attività in nome e per conto mio, all’epoca minorenne e studente, che collaboravo durante il periodo estivo e nei festivi. Successivamente mi sono diplomato (luglio 1979) e iscritto all’Inps da agosto 1980. Avendo lavorato e partecipato agli utili nel periodo da febbraio 1976 a luglio 1980, ma non risultando contributi versati, posso riscattare i periodi di contribuzione costituendo eventualmente una rendita vitalizia per recuperare i contributi non versati, dal momento che nel periodo indicato, essendo minorenne, il mio rapporto assicurativo dipendeva da altri? Ovviamente possiedo la documentazione che attesta la mia iscrizione alla Camera di commercio e il documento di partecipazione agli utili.
O.C. - PIEVEPELAGO
La rendita vitalizia è possibile, ma a determinate condizioni. In base all’articolo 13 della legge 1338/1962 è il datore di lavoro (quindi, per le fattispecie in esame, il titolare dell’impresa) a poter chiedere all’Inps di costituire la rendita vitalizia. Soltanto qualora il titolare d’impresa non voglia o non possa esercitare tale facoltà, il coadiuvante o il coadiutore può sostituirsi, salvo il diritto al risarcimento del danno. La medesima facoltà è concessa ai superstiti del lavoratore. L’applicazione dell’articolo 13 della legge 1338/1962 anche in favore dei familiari coadiutori e coadiuvanti degli imprenditori artigiani e commerciali comporta l’estensione a tali soggetti del regime probatorio previsto per i lavoratori dipendenti. Ne deriva che l’accoglimento delle domande di costituzione di rendita vitalizia è subordinato alla presentazione di documenti di data certa dai quali possa evincersi l’esistenza dei rapporti di lavoro. La prova della durata del rapporto può essere viceversa fornita anche tramite altri mezzi, compresa la prova testimoniale.
Nel caso in esame, l’esistenza del rapporto può essere dimostrata dall’atto costitutivo dell’impresa familiare e dalla conseguente dichiarazione dei redditi di partecipazione, dalle attestazioni delle Commissioni provinciali da cui risulti l’iscrizione del familiare ai fini dell’assicurazione Ivs, dalle attestazioni dell’Ispettorato del lavoro, dalle risultanze degli archivi dell’Istituto circa la sussistenza del rapporto assicurativo, ancorché in assenza dell’accredito contributivo, e da simile documentazione. In relazione al rapporto di parentela o affinità tra il titolare d’impresa e il collaboratore, in assenza del quale non può configurarsi alcun obbligo assicurativo, sarà sufficiente la presentazione di un’autocertificazione, ex articolo 46 del Dpr 445/2000 (circolare Inps 31 del 1° febbraio 2002).