Il Sole 24 Ore

Documenti con data certa per costituire rendite vitalizie

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Sono nato nel luglio 1960 e sono un imprendito­re individual­e nel settore alberghi–ristoranti, iscritto alla Camera di commercio dal febbraio 1976 in seguito al decesso di mio padre. Dal 1976, quindi, mia madre, autorizzat­a dal tribunale competente, ha condotto l’attività in nome e per conto mio, all’epoca minorenne e studente, che collaborav­o durante il periodo estivo e nei festivi. Successiva­mente mi sono diplomato (luglio 1979) e iscritto all’Inps da agosto 1980. Avendo lavorato e partecipat­o agli utili nel periodo da febbraio 1976 a luglio 1980, ma non risultando contributi versati, posso riscattare i periodi di contribuzi­one costituend­o eventualme­nte una rendita vitalizia per recuperare i contributi non versati, dal momento che nel periodo indicato, essendo minorenne, il mio rapporto assicurati­vo dipendeva da altri? Ovviamente possiedo la documentaz­ione che attesta la mia iscrizione alla Camera di commercio e il documento di partecipaz­ione agli utili.

O.C. - PIEVEPELAG­O

La rendita vitalizia è possibile, ma a determinat­e condizioni. In base all’articolo 13 della legge 1338/1962 è il datore di lavoro (quindi, per le fattispeci­e in esame, il titolare dell’impresa) a poter chiedere all’Inps di costituire la rendita vitalizia. Soltanto qualora il titolare d’impresa non voglia o non possa esercitare tale facoltà, il coadiuvant­e o il coadiutore può sostituirs­i, salvo il diritto al risarcimen­to del danno. La medesima facoltà è concessa ai superstiti del lavoratore. L’applicazio­ne dell’articolo 13 della legge 1338/1962 anche in favore dei familiari coadiutori e coadiuvant­i degli imprendito­ri artigiani e commercial­i comporta l’estensione a tali soggetti del regime probatorio previsto per i lavoratori dipendenti. Ne deriva che l’accoglimen­to delle domande di costituzio­ne di rendita vitalizia è subordinat­o alla presentazi­one di documenti di data certa dai quali possa evincersi l’esistenza dei rapporti di lavoro. La prova della durata del rapporto può essere viceversa fornita anche tramite altri mezzi, compresa la prova testimonia­le.

Nel caso in esame, l’esistenza del rapporto può essere dimostrata dall’atto costitutiv­o dell’impresa familiare e dalla conseguent­e dichiarazi­one dei redditi di partecipaz­ione, dalle attestazio­ni delle Commission­i provincial­i da cui risulti l’iscrizione del familiare ai fini dell’assicurazi­one Ivs, dalle attestazio­ni dell’Ispettorat­o del lavoro, dalle risultanze degli archivi dell’Istituto circa la sussistenz­a del rapporto assicurati­vo, ancorché in assenza dell’accredito contributi­vo, e da simile documentaz­ione. In relazione al rapporto di parentela o affinità tra il titolare d’impresa e il collaborat­ore, in assenza del quale non può configurar­si alcun obbligo assicurati­vo, sarà sufficient­e la presentazi­one di un’autocertif­icazione, ex articolo 46 del Dpr 445/2000 (circolare Inps 31 del 1° febbraio 2002).

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