Malattia retribuita per intero dopo la «causa di servizio»
Un dipendente della Regione ha due incidente in itinere (nel 2001 e nel 2002). Inizia un periodo di malattia e al 10 gennaio 2004 raggiunge i primi 18 mesi del comporto, con decurtazione dello stipendio (tre mesi al 10% e sei mesi al 50%). La malattia continua (dall’11 gennaio a tutto il 31 dicembre del 2004), ma l’ente la considera malattia ordinaria, in attesa del riconoscimento di causa di servizio, senza corrispondere lo stipendio. Il riconoscimento di malattia dovuta a causa di servizio viene espresso dal consiglio medico regionale soltanto nell’anno 2005 (collegio in grave ritardo per la disamine delle pratiche d’infortunio), mentre la Regione ne prende atto nel 2006. Il riconoscimento della malattia per causa di servizio è retroattivo e quindi va applicato l’articolo 21 del Ccnl ai primi 18 mesi e anche all’anno 2004, per cui la Regione deve corrispondere il trattamento economico in misura intera?
U.D. - NAPOLI
La risposta è negativa, in quanto le assenze per malattia antecedenti il riconoscimento per causa di servizio non possono essere retribuite in misura intera, come previsto dall’articolo 22 del Ccnl del 6 luglio 1995, ma devono essere retribuite secondo quanto stabilito dall’articolo 21 del Ccnl, che prevede la corresponsione: dell’intera retribuzione fissa mensile, per i primi nove mesi di assenza; del 90% della retribuzione per i successivi tre mesi di assenza; del 50% della retribuzione per gli ulteriori sei mesi; di nessuna retribuzione per l’ulteriore periodo di 18 mesi di assenza.
Infatti, l’articolo 22 del Ccnl del 6 luglio 1995 (e successive modifiche) non può essere interpretato in maniera “estensiva”, in quanto la clausola contrattuale, che stabilisce il particolare trattamento, si applica solo alla malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, espressione che può essere riferita solo alle assenze intervenute dopo il formale riconoscimento della causa di servizio della malattia che le ha determinate (per cui alle assenze precedenti si dovrebbe applicare, invece, l’articolo 21 del Ccnl).
Vista la peculiarità e complessità della problematica, che ha natura contrattuale, potrebbe venire utile sentire l’Aran, per una parola definitiva.