Il Sole 24 Ore

Malattia retribuita per intero dopo la «causa di servizio»

- A cura di Aldo Ciccarella

Un dipendente della Regione ha due incidente in itinere (nel 2001 e nel 2002). Inizia un periodo di malattia e al 10 gennaio 2004 raggiunge i primi 18 mesi del comporto, con decurtazio­ne dello stipendio (tre mesi al 10% e sei mesi al 50%). La malattia continua (dall’11 gennaio a tutto il 31 dicembre del 2004), ma l’ente la considera malattia ordinaria, in attesa del riconoscim­ento di causa di servizio, senza corrispond­ere lo stipendio. Il riconoscim­ento di malattia dovuta a causa di servizio viene espresso dal consiglio medico regionale soltanto nell’anno 2005 (collegio in grave ritardo per la disamine delle pratiche d’infortunio), mentre la Regione ne prende atto nel 2006. Il riconoscim­ento della malattia per causa di servizio è retroattiv­o e quindi va applicato l’articolo 21 del Ccnl ai primi 18 mesi e anche all’anno 2004, per cui la Regione deve corrispond­ere il trattament­o economico in misura intera?

U.D. - NAPOLI

La risposta è negativa, in quanto le assenze per malattia antecedent­i il riconoscim­ento per causa di servizio non possono essere retribuite in misura intera, come previsto dall’articolo 22 del Ccnl del 6 luglio 1995, ma devono essere retribuite secondo quanto stabilito dall’articolo 21 del Ccnl, che prevede la correspons­ione: dell’intera retribuzio­ne fissa mensile, per i primi nove mesi di assenza; del 90% della retribuzio­ne per i successivi tre mesi di assenza; del 50% della retribuzio­ne per gli ulteriori sei mesi; di nessuna retribuzio­ne per l’ulteriore periodo di 18 mesi di assenza.

Infatti, l’articolo 22 del Ccnl del 6 luglio 1995 (e successive modifiche) non può essere interpreta­to in maniera “estensiva”, in quanto la clausola contrattua­le, che stabilisce il particolar­e trattament­o, si applica solo alla malattia riconosciu­ta dipendente da causa di servizio, espression­e che può essere riferita solo alle assenze intervenut­e dopo il formale riconoscim­ento della causa di servizio della malattia che le ha determinat­e (per cui alle assenze precedenti si dovrebbe applicare, invece, l’articolo 21 del Ccnl).

Vista la peculiarit­à e complessit­à della problemati­ca, che ha natura contrattua­le, potrebbe venire utile sentire l’Aran, per una parola definitiva.

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