Va considerata la data di ricezione della e–fattura
Alla fine dell’articolo del Sole 24 Ore del 15 febbraio (pagina 22, «Corsa contro il tempo sulle e–fatture di gennaio»), si precisa che «le fatture di acquisto del mese gennaio, ricevute entro il 15 di febbraio, devono essere registrate nel mese di ricevimento, ma l’Iva può essere portata in detrazione nel mese di effettuazione dell’operazione, dunque gennaio». Ci sono conseguenze qualora si registrino tali fatture a gennaio, anziché a febbraio (data di ricezione)?
M.L. - BERGAMO
Aseguito delle modifiche normative introdotte dal Dl 50/2017, l’articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972 prevede che il diritto alla detrazione Iva «sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto». L’articolo 25, comma 1, del Dpr 633/1972, impone che la fattura di acquisto sia annotata «in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno». L’agenzia delle Entrate (circolare 1/E/2018) ha poi precisato che il diritto alla detrazione dell’Iva è esercitabile dal momento in cui si verifica, in capo al cessionario/committente, la duplice condizione di: avvenuta esigibilità dell’imposta; formale possesso della fattura.
Sul punto, sono utili le Faq disponibili sul sito delle Entrate: in particolare, dove si sottolinea che a fare la differenza è la data di ricezione della fattura in formato elettronico, e si ricorda come la trasmissione con qualche giorno di ritardo rispetto a una data di emissione coincidente con la data di effettuazione dell’operazione sia stata già più volte confermata dalle Entrate, sia per la fatturazione cartacea che per quella elettronica.