Il Sole 24 Ore

Il pagamento della pro forma al profession­ista deceduto

- A cura di Nicola Forte

L’erede di un profession­ista deceduto ha chiesto il pagamento di una nota proforma emessa dal padre quando era ancora in vita per i servizi resi a un condominio. Ammesso che sia da pagare, si procede al pagamento del solo imponibile, a cui detrarre una ritenuta di acconto del 20% (l’erede non è soggetto Iva), o del totale della nota (quindi comprenden­do Iva, cassa profession­ale e ritenuta)? Che tipo di ricevuta devo ottenere dall’erede?

P.M. - MILANO

Qualora il profession­ista non abbia emesso fattura, come nel caso in esame, gli eredi, oltre a dover comunicare al committent­e di essere i destinatar­i del compenso, dovranno rilasciare una ricevuta per l’importo percepito, senza dover adempiere a nessuna altra formalità, non essendo soggetti Iva. Il cliente dovrà operare, se sostituto d’imposta, una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. I redditi così percepiti dagli eredi devono essere dichiarati nel modello Redditi PF, quadro RM – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiv­a. In alternativ­a è possibile optare per la tassazione ordinaria. In tal caso le somme incassate dovranno essere “cumulate” con gli eventuali ed ulteriori redditi conseguiti dagli eredi.

Si tenga però presente che la Cassazione ha ritenuto, con la sentenza 8059/2016, che anche in caso di formale comunicazi­one di cessazione dell’attività si debba procedere, anche dopo tale comunicazi­one, all’emissione della relativa fattura con l’applicazio­ne dell’Iva. Il caso esaminato Cassazione riguardava un profession­ista che aveva cessato l’attività, ma che era ancora in vita. La soluzione mal si conciliere­bbe con la disciplina dell’articolo 35–bis del Dpr 633/1972 riguardant­e gli adempiment­i degli eredi del profession­ista. In tale ipotesi la cessazione dell’attività è dovuta a un accadiment­o diverso e improvviso rappresent­ato dalla morte del profession­ista. Come affermato dalla risoluzion­e ministeria­le 501918/1973, la carenza del presuppost­o soggettivo contestual­mente all’incasso della prestazion­e da parte degli eredi del profession­ista, consente di considerar­e la prestazion­e fuori campo Iva. Per la medesima ragione non è dovuto neppure il contributo integrativ­o relativo all’iscrizione alla relativa cassa profession­ale.

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