Il pagamento della pro forma al professionista deceduto
L’erede di un professionista deceduto ha chiesto il pagamento di una nota proforma emessa dal padre quando era ancora in vita per i servizi resi a un condominio. Ammesso che sia da pagare, si procede al pagamento del solo imponibile, a cui detrarre una ritenuta di acconto del 20% (l’erede non è soggetto Iva), o del totale della nota (quindi comprendendo Iva, cassa professionale e ritenuta)? Che tipo di ricevuta devo ottenere dall’erede?
P.M. - MILANO
Qualora il professionista non abbia emesso fattura, come nel caso in esame, gli eredi, oltre a dover comunicare al committente di essere i destinatari del compenso, dovranno rilasciare una ricevuta per l’importo percepito, senza dover adempiere a nessuna altra formalità, non essendo soggetti Iva. Il cliente dovrà operare, se sostituto d’imposta, una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. I redditi così percepiti dagli eredi devono essere dichiarati nel modello Redditi PF, quadro RM – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva. In alternativa è possibile optare per la tassazione ordinaria. In tal caso le somme incassate dovranno essere “cumulate” con gli eventuali ed ulteriori redditi conseguiti dagli eredi.
Si tenga però presente che la Cassazione ha ritenuto, con la sentenza 8059/2016, che anche in caso di formale comunicazione di cessazione dell’attività si debba procedere, anche dopo tale comunicazione, all’emissione della relativa fattura con l’applicazione dell’Iva. Il caso esaminato Cassazione riguardava un professionista che aveva cessato l’attività, ma che era ancora in vita. La soluzione mal si concilierebbe con la disciplina dell’articolo 35–bis del Dpr 633/1972 riguardante gli adempimenti degli eredi del professionista. In tale ipotesi la cessazione dell’attività è dovuta a un accadimento diverso e improvviso rappresentato dalla morte del professionista. Come affermato dalla risoluzione ministeriale 501918/1973, la carenza del presupposto soggettivo contestualmente all’incasso della prestazione da parte degli eredi del professionista, consente di considerare la prestazione fuori campo Iva. Per la medesima ragione non è dovuto neppure il contributo integrativo relativo all’iscrizione alla relativa cassa professionale.