Ritenute versate in eccesso: compensazione l’anno dopo
In caso di ritenute per lavoro autonomo versate da un condominio in eccesso rispetto al dovuto, è possibile portarle in compensazione già nell’anno d’imposta immediatamente successivo o occorre dichiararle prima nel modello 770? Quale codice tributo bisogna indicare?
M.C. - CAGLIARI
Il recupero del credito deve essere effettuato utilizzando la somma in compensazione con codice tributo 6782. Il credito deve risultare dal quadro SX del modello del sostituto d’imposta. La compensazione deve essere effettuata nel modello F24 e deve essere indicato l’anno al quale si riferisce il versamento in eccesso. La compensazione potrà essere effettuata nell’anno successivo senza che sia necessario presentare preventivamente il modello 770. È necessario, però, che dal modello successivamente presentato risulti l’importo a credito dal predetto quadro SX. Invece, se il contribuente avesse gestito la compensazione dello stesso anno in cui si è verificato il versamento in eccesso avrebbe dovuto utilizzare il codice tributo 1628. Per completezza si precisa che il codice tributo 6782 riguarda «eccedenze di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 semplificato».