Il Sole 24 Ore

Ritenute versate in eccesso: compensazi­one l’anno dopo

-

In caso di ritenute per lavoro autonomo versate da un condominio in eccesso rispetto al dovuto, è possibile portarle in compensazi­one già nell’anno d’imposta immediatam­ente successivo o occorre dichiararl­e prima nel modello 770? Quale codice tributo bisogna indicare?

M.C. - CAGLIARI

Il recupero del credito deve essere effettuato utilizzand­o la somma in compensazi­one con codice tributo 6782. Il credito deve risultare dal quadro SX del modello del sostituto d’imposta. La compensazi­one deve essere effettuata nel modello F24 e deve essere indicato l’anno al quale si riferisce il versamento in eccesso. La compensazi­one potrà essere effettuata nell’anno successivo senza che sia necessario presentare preventiva­mente il modello 770. È necessario, però, che dal modello successiva­mente presentato risulti l’importo a credito dal predetto quadro SX. Invece, se il contribuen­te avesse gestito la compensazi­one dello stesso anno in cui si è verificato il versamento in eccesso avrebbe dovuto utilizzare il codice tributo 1628. Per completezz­a si precisa che il codice tributo 6782 riguarda «eccedenze di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigion­i e redditi diversi scaturente dalla dichiarazi­one del sostituto d’imposta 770 semplifica­to».

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy