Il Sole 24 Ore

Negata la riunione dei servizi prestati a Inps ed ex–Inpdap

- A cura di Aldo Ciccarella

Sono pensionato (ex lavoratore delle Poste) dal 1° novembre 2001. Negli anni 70 insegnai come supplente presso una scuola secondaria superiore statale per sei mesi circa, e i contributi furono versati presso l’Inps. In data 15 ottobre 2001 (15 giorni prima di andare in pensione dalle Poste), cominciai a fare supplenze, sempre presso le scuole secondarie statali, fino a tutto il 6 luglio 2012. Nel 2014, tramite il patronato, feci domanda per una pensione relativa ai periodi di insegnamen­to. L’Inps per sei mesi liquida 13 euro al mese. L’Inpdap non ha mai risposto. Mi pare che sia stato soppresso e mi chiedo che fine hanno fatto i miei contributi. Alla luce delle ultime disposizio­ni sulle ricongiunz­ioni, è possibile unificare i contributi Inps ed ex–Inpdap (per tutti i periodi d’insegnamen­to) e chiedere una pensione ad hoc? Oppure riunire e integrare tutti questi contributi alla pensione delle Poste, per arrivare a 40 anni di contributi?

D.A. - GENOVA

La risposta è negativa, in quanto l’ulteriore periodo di lavoro, dopo il pensioname­nto, è stato prestato nella pubblica amministra­zione con contratto a tempo determinat­o con iscrizione all’Inps, e la riunione dei servizi è prevista solo nel caso in cui i vari impieghi siano stati prestati presso la stessa o diversa amministra­zione con trattament­o a carico dell’ex Inpdap. Infatti, l’articolo 112 del Dpr

automobili occupino molto spazio per più tempo, rendendo difficolto­so o impedendo in questo modo a chi ha una sola autovettur­a, ma arriva dopo di loro, di parcheggia­re.

Poiché la maggioranz­a dei condomini ha più automobili e per garantirsi la sosta non vuole regolament­arla, si chiede cosa può fare il condomino di minoranza, proprietar­io di una sola autovettur­a, per poterla parcheggia­re.

R.P. - VICENZA

La regolament­azione del parcheggio in un’area comune condominia­le trova dei limiti nella superficie disponibil­e, spesso insufficie­nte all’assegnazio­ne di pari spazio a favore di ciascun condomino. In tal caso, non possono che valere le regole di cui all’articolo 1102 del Codice civile, per il quale «ciascun partecipan­te può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazio­ne e non impedisca agli altri partecipan­ti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».

Ove il pari godimento di ciascun condomino non venga garantito né dall’amministra­tore ex articolo 1130, n. 2, del Codice civile, né dall’assemblea, il lettore può rivolgersi all’Autorità giudiziari­a, che indicherà all’assemblea i criteri più idonei all’utilizzo paritario del parcheggio, se necessario ordinando la rimozione delle autovettur­e che usurpino il diritto individual­e di ciascun condomino.

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