Negata la riunione dei servizi prestati a Inps ed ex–Inpdap
Sono pensionato (ex lavoratore delle Poste) dal 1° novembre 2001. Negli anni 70 insegnai come supplente presso una scuola secondaria superiore statale per sei mesi circa, e i contributi furono versati presso l’Inps. In data 15 ottobre 2001 (15 giorni prima di andare in pensione dalle Poste), cominciai a fare supplenze, sempre presso le scuole secondarie statali, fino a tutto il 6 luglio 2012. Nel 2014, tramite il patronato, feci domanda per una pensione relativa ai periodi di insegnamento. L’Inps per sei mesi liquida 13 euro al mese. L’Inpdap non ha mai risposto. Mi pare che sia stato soppresso e mi chiedo che fine hanno fatto i miei contributi. Alla luce delle ultime disposizioni sulle ricongiunzioni, è possibile unificare i contributi Inps ed ex–Inpdap (per tutti i periodi d’insegnamento) e chiedere una pensione ad hoc? Oppure riunire e integrare tutti questi contributi alla pensione delle Poste, per arrivare a 40 anni di contributi?
D.A. - GENOVA
La risposta è negativa, in quanto l’ulteriore periodo di lavoro, dopo il pensionamento, è stato prestato nella pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato con iscrizione all’Inps, e la riunione dei servizi è prevista solo nel caso in cui i vari impieghi siano stati prestati presso la stessa o diversa amministrazione con trattamento a carico dell’ex Inpdap. Infatti, l’articolo 112 del Dpr
automobili occupino molto spazio per più tempo, rendendo difficoltoso o impedendo in questo modo a chi ha una sola autovettura, ma arriva dopo di loro, di parcheggiare.
Poiché la maggioranza dei condomini ha più automobili e per garantirsi la sosta non vuole regolamentarla, si chiede cosa può fare il condomino di minoranza, proprietario di una sola autovettura, per poterla parcheggiare.
R.P. - VICENZA
La regolamentazione del parcheggio in un’area comune condominiale trova dei limiti nella superficie disponibile, spesso insufficiente all’assegnazione di pari spazio a favore di ciascun condomino. In tal caso, non possono che valere le regole di cui all’articolo 1102 del Codice civile, per il quale «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».
Ove il pari godimento di ciascun condomino non venga garantito né dall’amministratore ex articolo 1130, n. 2, del Codice civile, né dall’assemblea, il lettore può rivolgersi all’Autorità giudiziaria, che indicherà all’assemblea i criteri più idonei all’utilizzo paritario del parcheggio, se necessario ordinando la rimozione delle autovetture che usurpino il diritto individuale di ciascun condomino.